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Comune di Castelgomberto

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Regime patrimoniale dei coniugi

Il regime patrimoniale determina la regolamentazione giuridica degli acquisti effettuati dai coniugi durante il rapporto matrimoniale

COMUNIONE DEI BENI

Il matrimonio instaura automaticamente il regime patrimoniale della comunione legale dei beni.

Comporta che i beni acquistati dai coniugi insieme o individualmente entrino a far parte di un unico patrimonio comune ai due coniugi, i quali, indipendentemente dall'apporto reale di ognuno, ne sono proprietari al 50%. Sono esclusi dalla comunione i beni acquistati precedentemente al matrimonio e i beni personali elencati nell'art. 179 del Codice Civile.

SEPARAZIONE DEI BENI

Il Regime di Separazione dei beni comporta che ciascun coniuge conserva la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio e ne mantiene il godimento e l'amministrazione esclusiva

I coniugi possono però scegliere il regime della separazione dei beni:

- al momento della celebrazione del matrimonio, rendendo apposita dichiarazione al celebrante (Ufficiale di Stato Civile, Parroco o altro Ministro del Culto) (si consiglia comunque di comunicare la scelta del regime qualche giorno prima della celebrazione del matrimonio);

- successivamente al matrimonio, con convenzione stipulata davanti ad un notaio;

- prima del matrimonio, a mezzo di apposita convenzione stipulata davanti ad un notaio (la convenzione deve essere prodotta all'ufficiale di Stato Civile al momento della celebrazione o della trascrizione del matrimonio)

NOTA BENE

Qualora sia necessario provare il regime patrimoniale dei coniugi occorre peraltro richiedere un estratto riassuntivo dell'atto di matrimonio, che riporta le annotazioni suddette, con gli estremi essenziali degli atti che producono le variazioni al regime della comunione legale dei beni.

Il regime automatico della comunione legale dei beni non viene annotato sull'atto di matrimonio

Per quanto attiene alle singole clausole delle convenzioni e allo specifico contenuto delle sentenze, occorre invece rispettivamente rivolgersi al notaio rogante o acquisire presso i Tribunale copia della sentenza.

DOVE RIVOLGERSI

Servizi Demografici - piazza Marconi - sede municipale (piano terra)

Telefono 0445/424419 Fax 0445/941577

E-mail: demografia@comune.castelgomberto.vi.it

Orario:

  • Lunedì dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle ore 16.00 alle 18.00
  • Martedì - Giovedì - Venerdì dalle ore 10.00 alle 13.00
  • Mercoledì dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 17.00 alle 18.00

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • CODICE CIVILE

    artt. da 159 a 230 cosi come modificati dalla L. 19.5.1975 n. 151 (Riforma del Diritto di famiglia)

  • Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396

    "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile, a norma dell'art. 2 comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127".

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