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Regime patrimoniale dei coniugi
Il regime patrimoniale determina la regolamentazione giuridica degli
acquisti effettuati dai coniugi durante il rapporto matrimoniale
COMUNIONE DEI BENI
Il matrimonio instaura automaticamente il regime patrimoniale della
comunione legale dei beni.
Comporta che i beni acquistati dai coniugi insieme o individualmente
entrino a far parte di un unico patrimonio comune ai due coniugi, i quali,
indipendentemente dall'apporto reale di ognuno, ne sono proprietari al 50%.
Sono esclusi dalla comunione i beni acquistati precedentemente al matrimonio
e i beni personali elencati nell'art. 179 del Codice Civile.
SEPARAZIONE DEI BENI
Il Regime di Separazione dei beni comporta che ciascun coniuge conserva la
titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio e ne mantiene
il godimento e l'amministrazione esclusiva
I coniugi possono però scegliere il regime della separazione dei beni:
- al momento della celebrazione del matrimonio, rendendo apposita
dichiarazione al celebrante (Ufficiale di Stato Civile, Parroco o altro
Ministro del Culto) (si consiglia comunque di comunicare la scelta del regime
qualche giorno prima della celebrazione del matrimonio);
- successivamente al matrimonio, con convenzione stipulata davanti ad un
notaio;
- prima del matrimonio, a mezzo di apposita convenzione stipulata davanti
ad un notaio (la convenzione deve essere prodotta all'ufficiale di Stato
Civile al momento della celebrazione o della trascrizione del matrimonio)
NOTA BENE
Qualora sia necessario provare il regime patrimoniale dei coniugi occorre
peraltro richiedere un estratto riassuntivo dell'atto di matrimonio, che
riporta le annotazioni suddette, con gli estremi essenziali degli atti che
producono le variazioni al regime della comunione legale dei beni.
Il regime automatico della comunione legale dei beni non viene annotato
sull'atto di matrimonio
Per quanto attiene alle singole clausole delle convenzioni e allo
specifico contenuto delle sentenze, occorre invece rispettivamente rivolgersi
al notaio rogante o acquisire presso i Tribunale copia della sentenza.
DOVE RIVOLGERSI
Servizi Demografici - piazza Marconi - sede municipale (piano terra)
Telefono 0445/424419 Fax 0445/941577
E-mail: demografia@comune.castelgomberto.vi.it
Orario:
- Lunedì dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle ore 16.00 alle 18.00
- Martedì - Giovedì - Venerdì dalle ore 10.00 alle 13.00
- Mercoledì dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 17.00 alle 18.00
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- CODICE CIVILE
artt. da 159 a 230 cosi come modificati dalla L. 19.5.1975 n. 151
(Riforma del Diritto di famiglia)
- Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396
"Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento
dello Stato Civile, a norma dell'art. 2 comma 12, della legge 15 maggio
1997, n. 127".
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