| Matrimonio stranieri
Matrimonio del cittadino straniero in Italia
I cittadini stranieri, se regolarmente soggiornanti, possono validamente contrarre matrimonio in Italia
secondo il rito civile italiano o con rito religioso valido agli effetti
civili, secondo i culti ammessi nello Stato.
Nel caso del cittadino straniero residente in Italia, la celebrazione del
matrimonio deve essere preceduta dalle pubblicazioni, da richiedere
all’Ufficio di stato Civile del Comune di residenza anagrafica.
IL NULLA - OSTA
Il documento fondamentale per la celebrazione del matrimonio dello
straniero in Italia è il Nulla-Osta, rilasciato dalla competente Autorità del
Paese d’origine (art.116 codice civile).
In base a specifici accordi e convenzioni internazionali per alcuni
cittadini stranieri vigono condizioni diverse
Il Nulla-Osta deve attestare che non esistono impedimenti al matrimonio
secondo le leggi del Paese di appartenenza e deve chiaramente indicare i
seguenti dati: nome, cognome, data e luogo di nascita, paternità e maternità,
cittadinanza, residenza e stato libero.
CHI RILASCIA IL NULLA - OSTA
Può essere rilasciato (a seconda delle leggi del Paese d'appartenenza):
- dall’Autorità Consolare in Italia; in questo caso la firma del
Console deve essere legalizzata presso la Prefettura italiana competente
- dall’Autorità competente del proprio Paese; in questo caso il
documento deve essere legalizzato dal Consolato o dall’Ambasciata
italiana all’estero
NOTA BENE
Il Nulla-Osta non può essere sostituito né da un semplice certificato di
stato libero rilasciato dall'Autorità estera né da autocertificazione
Onde evitare contrattempi è consigliabile verificare sempre che le
generalità riportate sul nullaosta coincidano esattamente con quelle indicate
sul passaporto
Non occorre la legalizzazione se il documento è rilasciato dai seguenti
Paesi:
Argentina, Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia,
Germania, Gran Bretagna (estesa a Isola di Man), Grecia, Irlanda,
Liechtenstein, Lussemburgo, Macedonia, Norvegia, Olanda (estesa ad Antille
Olandesi e ad Aruba), Portogallo, Rep. Ceca, Rep. di San Marino, Slovacchia,
Slovenia, Spagna, Svizzera, Turchia, Ungheria.
Sono esenti altresì dalla legalizzazione a condizione che rechino
"l'Apostille"
(consistente in un'apposita timbratura quadrata attestante l'autenticità
del documento e la qualità legale dell'Autorità rilasciante) i documenti
rilasciati all'estero dalle sottoindicate Nazioni aderenti alla Convenzione
dell'Aja firmata il 5 ottobre 1961:
Anguilla, Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Bermude, Botswana, Brunei,
Caimane, Cipro, Dominica, Falkland, Fiji, Giappone, Gibilterra, Grenada, Hong
Kong, Isole del Canale, Isole Marshall, Israele, Kiribati, Lesotho, Malawi,
Malta, Mauritius, Messico, Monserrat, Panama, Russia, Saint Christopher e
Nevis, Saint Vincent, Salomone, Santa Lucia, Sant'Elena, Seichelles,
Suriname, Swaziland, Tonga, Turche e Caiche, Stati Uniti d'America, Vanuatu,
Vergini, Zimbabwe.
Convenzione di Monaco del 5.9.1980 relativa al certificato di capacità
matrimoniale
Prevede la possibilità di sostituire il Nulla-Osta con un certificato di
capacità matrimoniale, esente da legalizzazione, che viene rilasciato
dall’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza del proprio Paese
.
Gli Stati che hanno aderito alla Convenzione sono:
Austria, Belgio, Grecia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna,
Svizzera, Turchia
Cittadini statunitensi
Al posto del Nulla-Osta vengono richiesti i seguenti documenti:
- atto di notorietà attestante che, per le leggi cui il cittadino è
sottoposto nel proprio Paese può contrarre matrimonio. Per tale atto
occorre presentarsi con due testimoni avanti ad un’autorità
italiana competente ( Cancelleria del Tribunale, Notaio, Autorità
Consolare italiana all’estero)
- dichiarazione giurata resa presso il Consolato Statunitense in Italia.
La firma del Console deve essere legalizzata presso la Prefettura
competente.
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
- Passaporto o documento di identità personale
- Nulla-Osta (o documenti di cui sopra )
NOTA BENE
Occorre anche l’atto di nascita rilasciato dal Paese
d’origine, tradotto e legalizzato, nel caso in cui il Nulla-Osta di cui
al punto 2 non contenga i dati relativi alla nascita, alla paternità e
maternità
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
Se entrambi gli sposi sono cittadini stranieri, e non conoscono la lingua
italiana, devono essere assistiti da un interprete sia al momento della
presentazione dei documenti sia all’atto dell’eventuale richiesta
di pubblicazioni e della celebrazione del matrimonio.
COSTO
L'atto di pubblicazione è soggetto all'imposta di bollo pari a €
10,33
TEMPI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
E' indispensabile che gli interessati contattino l'Ufficio di Stato Civile
con congruo anticipo rispetto alla data prevista per il matrimonio.
Completata l'acquisizione della necessaria documentazione, verrà fissato un
appuntamento per l’eventuale richiesta di pubblicazione e per la
celebrazione del matrimonio
DOVE RIVOLGERSI
Servizi Demografici - piazza Marconi - sede municipale (piano terra)
Telefono 0445/424419 Fax 0445/941577
E-mail: demografia@comune.castelgomberto.vi.it
Orario:
- Lunedì dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle ore 16.00 alle 18.00
- Martedì - Giovedì - Venerdì dalle ore 10.00 alle 13.00
- Mercoledì dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 17.00 alle 18.00
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Codice civile art. 116
- Legge 30 maggio 1995, n. 218 " Riforma del sistema italiano di diritto
internazionale privato" art. 27
- Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396
"Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello
stato civile, a norma dell'art. 2 comma 12 della legge 15 maggio 1997, n.
127
- Legge 19 novembre 1984, n. 950 "Convenzione relativa al rilascio di un
certificato di capacità matrimoniale adottata a Monaco il 5 settembre
1980"
- Legge 13 ottobre 1965, n. 1195 "Scambio di note tra l’Italia e
gli Stati Uniti d’America relativo ai matrimoni celebrati in Italia
da cittadini degli Stati Uniti d’ America"
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