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Comune di Castelgomberto

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recante "Testo = unico delle=20 disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo = A)" (in=20 G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001 - Supplemento Ordinario n. 239), = coordinato=20 con il D.L.VO 27 dicembre 2002, n. 301 (in G.U. n. 16 del 21 gennaio = 2003)=20 =96

n.b.: le modifiche apportate dal decreto legislativo 27 dicembre = 2002, n.=20 301, sono state evidenziate in giallo.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 16 e 17, comma 2, della legge 23 = agosto=20 1988, n. 400;

Visto l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, = come=20 modificato dall'art. 1, comma 6, lettere d) ed e), della legge 24 = novembre 2000,=20 n. 340;

Visto il punto 2 dell'allegato n. 3 della legge 8 = marzo 1999,=20 n. 50;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, = allegato=20 1, n. 105 e n. 112-quinquies;

Visto l'articolo 1 della legge 16 giugno 1998, n. = 191;

Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, allegato A, = numeri 12,=20 14, 46, 47, 48, 51 e 52;

Visti gli articoli 14, 16, 19 e 20 della legge 7 = agosto 1990,=20 n. 241, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo recante testo unico = delle=20 disposizioni legislative in materia di edilizia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica = recante testo=20 unico delle disposizioni regolamentari in materia di edilizia;

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive=20 modificazioni;

Vista la legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive=20 modificazioni;

Vista la legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive=20 modificazioni;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. = 267;

Visto il decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, = convertito, con=20 modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94;

Visto l'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, = n. 398,=20 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e = successive=20 modificazioni;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. = 490;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e = successive=20 modificazioni;

Vista la legge 5 novembre 1971, n. 1086, e successive = modificazioni;

Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive=20 modificazioni;

Vista la legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive=20 modificazioni;

Visto l'articolo 24 della legge 5 febbraio 1992, n. = 104, e=20 successive modificazioni;

Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive=20 modificazioni;

Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei = Ministri,=20 adottate nelle riunioni del 16 febbraio 2001 e del 4 aprile 2001;

Sentita la Conferenza unificata ai sensi dell'art. 9, = comma 3,=20 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella = sezione=20 consultiva per gli atti normativi nell'adunanza generale del 29 marzo = 2001;

Acquisito il parere della competente commissione = della Camera=20 dei deputati e decorso inutilmente il termine per il rilascio del parere = da=20 parte della competente commissione del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, = adottata=20 nella riunione del 24 maggio 2001;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri = e del=20 Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri per gli = affari=20 regionali, per i lavori pubblici e per i beni e le attivit=E0 = culturali;

 

E m a n a

il seguente decreto:

 

Parte I

ATTIVIT=C0 EDILIZIA

 

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Capo I

Attivit=E0 edilizia

 

Art. 1 (L)

Ambito di applicazione

1. Il presente testo unico contiene i principi = fondamentali e=20 generali e le disposizioni per la disciplina dell'attivit=E0 = edilizia.

2. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela = dei beni=20 culturali e ambientali contenute nel decreto legislativo 29 ottobre = 1999, n.=20 490, e le altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina=20 dell'attivit=E0 edilizia.

3. Sono fatte salve altres=EC le disposizioni di cui = agli=20 articoli 24 e 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed alle = relative=20 norme di attuazione, in materia di realizzazione, ampliamento, = ristrutturazione=20 e riconversione di impianti produttivi.

 

Art. 2 (L)

Competenze delle regioni e degli enti locali

1. Le regioni esercitano la potest=E0 legislativa = concorrente in=20 materia edilizia nel rispetto dei principi fondamentali della = legislazione=20 statale desumibili dalle disposizioni contenute nel testo unico.

2. Le regioni a statuto speciale e le province = autonome di=20 Trento e di Bolzano esercitano la propria potest=E0 legislativa = esclusiva, nel=20 rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme = di=20 attuazione.

3. Le disposizioni, anche di dettaglio, del presente = testo=20 unico, attuative dei principi di riordino in esso contenuti, operano=20 direttamente nei riguardi delle regioni a statuto ordinario, fino a = quando esse=20 non si adeguano ai principi medesimi.

4. I comuni, nell'ambito della propria autonomia = statutaria e=20 normativa di cui all'art. 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. = 267,=20 disciplinano l'attivit=E0 edilizia.

5. In nessun caso le norme del presente testo unico = possono=20 essere interpretate nel senso della attribuzione allo Stato di funzioni = e=20 compiti trasferiti, delegati o comunque conferiti alle regioni e agli = enti=20 locali dalle disposizioni vigenti alla data della sua entrata in vigore. =

 

Art. 3 (L)

Definizioni degli interventi edilizi

(legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 31)

1. Ai fini del presente testo unico si intendono = per:

a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli = interventi=20 edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e = sostituzione=20 delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o = mantenere in=20 efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

b) "interventi di manutenzione straordinaria", le = opere e le=20 modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali = degli=20 edifici, nonch=E9 per realizzare ed integrare i servizi = igienico-sanitari e=20 tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle = singole unit=E0=20 immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;

c) "interventi di restauro e di risanamento = conservativo", gli=20 interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad = assicurarne la=20 funzionalit=E0 mediante un insieme sistematico di opere che, nel = rispetto degli=20 elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne = consentano=20 destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il=20 consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi=20 dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti = richiesti=20 dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei = all'organismo=20 edilizio;

d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli = interventi=20 rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme = sistematico di=20 opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte = diverso=20 dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la = sostituzione di=20 alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e = l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli = interventi di=20 ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella = demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato = identico,=20 quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, = a=20 quello preesistente, ricostruzione con la stessa volumetria e = sagoma di=20 quello preesistente fatte salve le sole innovazioni necessarie per = l'adeguamento=20 alla normativa antisismica.

e) "interventi di nuova costruzione", quelli di = trasformazione=20 edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie = definite=20 alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:

e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra = o=20 interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della = sagoma=20 esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto = previsto=20 alla lettera e.6);

e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e = secondaria=20 realizzati da soggetti diversi dal comune;

e.3) la realizzazione di infrastrutture e di = impianti, anche=20 per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente = di suolo=20 inedificato;

e.4) l'installazione di torri e tralicci per impianti = radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di = telecomunicazione;

e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche = prefabbricati,=20 e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case = mobili,=20 imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, = oppure=20 come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare = esigenze=20 meramente temporanee;

e.6) gli interventi pertinenziali che le norme = tecniche degli=20 strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio = ambientale e=20 paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova = costruzione,=20 ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del = volume=20 dell'edificio principale;

e.7) la realizzazione di depositi di merci o di = materiali, la=20 realizzazione di impianti per attivit=E0 produttive all'aperto ove = comportino=20 l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del = suolo=20 inedificato;

f) gli "interventi di ristrutturazione urbanistica", = quelli=20 rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro = diverso,=20 mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la=20 modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete = stradale.

2. Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle=20 disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti = edilizi.=20 Resta ferma la definizione di restauro prevista dall'articolo 34 del = decreto=20 legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

 

Art. 4 (L)

Regolamenti edilizi comunali

(legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 33)

1. Il regolamento che i comuni adottano ai sensi = dell'articolo=20 2, comma 4, deve contenere la disciplina delle modalit=E0 costruttive, = con=20 particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche,=20 igienico-sanitario, di sicurezza e vivibilit=E0 degli immobili e delle = pertinenze=20 degli stessi.

2. Nel caso in cui il comune intenda istituire la = commissione=20 edilizia, il regolamento indica gli interventi sottoposti al preventivo = parere=20 di tale organo consultivo.

 

Art. 5 (R)

Sportello unico per l'edilizia

(decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi = 1, 2, 3, 4,=20 5 e 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. = 493; art.=20 220, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265)

1. Le amministrazioni comunali, nell'ambito della = propria=20 autonomia organizzativa, provvedono, anche mediante esercizio in forma = associata=20 delle strutture ai sensi del capo V del decreto legislativo 18 agosto = 2000, n.=20 267, ovvero accorpamento, disarticolazione, soppressione di uffici o = organi gi=E0=20 esistenti, a costituire un ufficio denominato sportello unico per = l'edilizia,=20 che cura tutti i rapporti fra il privato, l'amministrazione e, ove = occorra, le=20 altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento = edilizio=20 oggetto della richiesta di permesso o di denuncia di inizio = attivit=E0.

2. Tale ufficio provvede in particolare:

a) alla ricezione delle denunce di inizio attivit=E0 = e delle=20 domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di = assenso=20 comunque denominato in materia di attivit=E0 edilizia, ivi compreso il = certificato=20 di agibilit=E0, nonch=E9 dei progetti approvati dalla Soprintendenza ai = sensi e per=20 gli effetti degli articoli 36, 38 e 46 del decreto legislativo 29 = ottobre 1999,=20 n. 490;

b) a fornire informazioni sulle materie di cui al = punto a),=20 anche mediante predisposizione di un archivio informatico contenente i = necessari=20 elementi normativi, che consenta a chi vi abbia interesse l'accesso = gratuito,=20 anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari = per lo=20 svolgimento delle procedure previste dal presente regolamento, = all'elenco delle=20 domande presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonch=E9 a = tutte le=20 possibili informazioni utili disponibili;

d) all'adozione, nelle medesime materie, dei = provvedimenti in=20 tema di accesso ai documenti amministrativi in favore di chiunque vi = abbia=20 interesse ai sensi dell'articolo 22 e seguenti della legge 7 agosto = 1990, n.=20 241, nonch=E9 delle norme comunali di attuazione;

e) al rilascio dei permessi di costruire, dei = certificati di=20 agibilit=E0, nonch=E9 delle certificazioni attestanti le prescrizioni = normative e le=20 determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico, = paesaggisticoambientale,=20 edilizio e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli = interventi=20 di trasformazione edilizia del territorio;

f) alla cura dei rapporti tra l'amministrazione = comunale, il=20 privato e le altre amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine=20 all'intervento edilizio oggetto dell'istanza o denuncia, con particolare = riferimento agli adempimenti connessi all'applicazione della parte = seconda del=20 testo unico.

3. Ai fini del rilascio del permesso di costruire o = del=20 certificato di agibilit=E0, l'ufficio di cui al comma 1 acquisisce = direttamente,=20 ove questi non siano stati gi=E0 allegati dal richiedente:

a) il parere dell'A.S.L. nel caso in cui non possa = essere=20 sostituito da una autocertificazione ai sensi dell'articolo 20, comma = 1;

b) il parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in = ordine al=20 rispetto della normativa antincendio.

4. L'ufficio cura altres=EC gli incombenti necessari = ai fini=20 dell'acquisizione, anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli = articoli=20 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, degli = atti di=20 assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione=20 dell'intervento edilizio. Nel novero di detti assensi rientrano, in=20 particolare:

a) le autorizzazioni e certificazioni del competente = ufficio=20 tecnico della regione, per le costruzioni in zone sismiche di cui agli = articoli=20 61, 94 e 62;

b) l'assenso dell'amministrazione militare per le = costruzioni=20 nelle zone di salvaguardia contigue ad opere di difesa dello Stato o a=20 stabilimenti militari, di cui all'articolo 16 della legge 24 dicembre = 1976, n.=20 898;

c) l'autorizzazione del direttore della = circoscrizione doganale=20 in caso di costruzione, spostamento e modifica di edifici nelle zone di=20 salvaguardia in prossimit=E0 della linea doganale e nel mare = territoriale, ai=20 sensi e per gli effetti dell'articolo 19 del decreto legislativo 8 = novembre=20 1990, n. 374;

d) l'autorizzazione dell'autorit=E0 competente per le = costruzioni=20 su terreni confinanti con il demanio marittimo, ai sensi e per gli = effetti=20 dell'articolo 55 del codice della navigazione;

e) gli atti di assenso, comunque denominati, previsti = per gli=20 interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi degli articoli 21, 23, = 24, e=20 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, fermo restando che, = in caso=20 di dissenso manifestato dall'amministrazione preposta alla tutela dei = beni=20 culturali, si procede ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo = 29=20 ottobre 1999, n. 490;

f) il parere vincolante della Commissione per la = salvaguardia=20 di Venezia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge 16 = aprile=20 1973, n. 171, e successive modificazioni, salvi i casi in cui vi sia = stato=20 l'adeguamento al piano comprensoriale previsto dall'articolo 5 della = stessa=20 legge, per l'attivit=E0 edilizia nella laguna veneta, nonch=E9 nel = territorio dei=20 centri storici di Chioggia e di Sottomarina e nelle isole di = Pellestrina, Lido e=20 Sant'Erasmo;

g) il parere dell'autorit=E0 competente in tema di = assetti e=20 vincoli idrogeologici;

h) gli assensi in materia di servit=F9 viarie, = ferroviarie,=20 portuali ed aeroportuali;

i) il nulla-osta dell'autorit=E0 competente ai sensi=20 dell'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in tema di aree = naturali=20 protette.

 

Titolo II

TITOLI ABILITATIVI

 

Capo I

Disposizioni generali

 

Art. 6 (L)

Attivit=E0 edilizia libera

(legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 9, lettera c) ; = legge 9=20 gennaio 1989, n. 13, art. 7, commi 1 e 2 ; decreto-legge 23 gennaio = 1982, n. 9,=20 art. 7, comma 4, convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94)

1. Salvo pi=F9 restrittive disposizioni previste = dalla disciplina=20 regionale e dagli strumenti urbanistici, e comunque nel rispetto delle = altre=20 normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attivit=E0 = edilizia e,=20 in particolare, delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 = ottobre=20 1999, n. 490, i seguenti interventi possono essere eseguiti senza titolo = abilitativo:

a) interventi di manutenzione ordinaria;

b) interventi [...] volti all'eliminazione di = barriere=20 architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di = ascensori=20 esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;

c) opere temporanee per attivit=E0 di ricerca nel = sottosuolo che=20 abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro = edificato.

 

Art. 7 (L)

 

Attivit=E0 edilizia delle pubbliche = amministrazioni

 (legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 31, comma = 3; decreto=20 legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 34; decreto del Presidente = della=20 Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 81; decreto del Presidente della = Repubblica 18 aprile 1994, n. 383; decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, = art. 4,=20 comma 16, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. = 493)

1. Non si applicano le disposizioni del presente titolo per:

a) opere e interventi pubblici che richiedano per la = loro=20 realizzazione l'azione integrata e coordinata di una pluralit=E0 di=20 amministrazioni pubbliche allorch=E9 l'accordo delle predette = amministrazioni,=20 raggiunto con l'assenso del comune interessato, sia pubblicato ai sensi=20 dell'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. = 267;

b) opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni = statali o=20 comunque insistenti su aree del demanio statale e opere pubbliche di = interesse=20 statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti, ovvero = da=20 concessionari di servizi pubblici, previo accertamento di conformit=E0 = con le=20 prescrizioni urbanistiche ed edilizie ai sensi del decreto del = Presidente della=20 Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e successive modificazioni;

c) opere pubbliche dei comuni deliberate dal consiglio comunale, = ovvero dalla=20 giunta comunale, assistite dalla validazione del progetto, ai sensi = dell'art. 47=20 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. =

 

Art. 8 (L)

Attivit=E0 edilizia dei privati su aree demaniali

(legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 31, comma 3)

1. La realizzazione da parte di privati di interventi = edilizi=20 su aree demaniali =E9 disciplinata dalle norme del presente testo unico. =

 

Art. 9 (L)

Attivit=E0 edilizia in assenza di pianificazione = urbanistica

(legge n. 10 del 1977, art. 4, u.c.; legge n. 457 del = 1978, art.=20 27, ultimo comma)

1. Salvi i pi=F9 restrittivi limiti fissati dalle = leggi regionali=20 e nel rispetto delle norme previste dal decreto legislativo 29 ottobre = 1999, n.=20 490, nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici sono consentiti:

a) gli interventi previsti dalle lettere a), b), e c) = del primo=20 comma dell'articolo 3 che riguardino singole unit=E0 immobiliari o parti = di=20 esse;

b) fuori dal perimetro dei centri abitati, gli = interventi di=20 nuova edificazione nel limite della densit=E0 massima fondiaria di 0,03 = metri cubi=20 per metro quadro; in caso di interventi a destinazione produttiva, la = superficie=20 coperta non pu=F2 comunque superare un decimo dell'area di = propriet=E0.

2. Nelle aree nelle quali non siano stati approvati = gli=20 strumenti urbanistici attuativi previsti dagli strumenti urbanistici = generali=20 come presupposto per l'edificazione, oltre agli interventi indicati al = comma 1,=20 lettera a), sono consentiti gli interventi di cui alla lettera d) del = primo=20 comma dell'articolo 3 del presente testo unico che riguardino singole = unit=E0=20 immobiliari o parti di esse. Tali ultimi interventi sono consentiti = anche se=20 riguardino globalmente uno o pi=F9 edifici e modifichino fino al 25 per = cento=20 delle destinazioni preesistenti, purch=E9 il titolare del permesso si = impegni, con=20 atto trascritto a favore del comune e a cura e spese dell'interessato, a = praticare, limitatamente alla percentuale mantenuta ad uso residenziale, = prezzi=20 di vendita e canoni di locazione concordati con il comune ed a = concorrere negli=20 oneri di urbanizzazione di cui alla sezione II del capo II del presente = titolo.=20

 

Capo II

Permesso di costruire

 

Sezione I

Nozione e caratteristiche

 

Art. 10 (L)

Interventi subordinati a permesso di costruire

(legge n. 10 del 1977, art. 1; legge 28 febbraio 1985, = n. 47,=20 art. 25, comma 4)

1. Costituiscono interventi di trasformazione = urbanistica ed=20 edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire:

a) gli interventi di nuova costruzione;

b) gli interventi di ristrutturazione = urbanistica;

c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che = portino ad=20 un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che=20 comportino aumento di unit=E0 immobiliari, modifiche del volume, della = sagoma, dei=20 prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili = compresi=20 nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione = d'uso.

2. Le regioni stabiliscono con legge quali mutamenti, = connessi=20 o non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di loro = parti,=20 sono subordinati a permesso di costruire o a denuncia di inizio = attivit=E0.

3. Le regioni possono altres=EC individuare con legge = ulteriori=20 interventi che, in relazione all'incidenza sul territorio e sul carico=20 urbanistico, sono sottoposti al preventivo rilascio del permesso di = costruire.=20 La violazione delle disposizioni regionali emanate ai sensi del presente = comma=20 non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 44.

 

Art. 11 (L)

Caratteristiche del permesso di costruire

 (legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, commi 1, = 2 e 6;=20 legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39, comma 2, come sostituito = dall'art. 2,=20 comma 37, della legge 23 dicembre 1996, n. 662)

1. Il permesso di costruire =E9 rilasciato al = proprietario=20 dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo.

2. Il permesso di costruire =E9 trasferibile, insieme = all'immobile, ai successori o aventi causa. Esso non incide sulla = titolarit=E0=20 della propriet=E0 o di altri diritti reali relativi agli immobili = realizzati per=20 effetto del suo rilascio. =C9 irrevocabile ed =E9 oneroso ai sensi = dell'articolo=20 16.

3. Il rilascio del permesso di costruire non comporta = limitazione dei diritti dei terzi.

 

Art. 12 (L)

Presupposti per il rilascio del permesso di = costruire

(art. 4, comma 1, legge n. 10 del 1977; art. 31, comma = 4, legge=20 n. 1150 del 1942; articolo unico legge 3 novembre 1952, n. 1902)

1. Il permesso di costruire =E9 rilasciato in = conformit=E0 alle=20 previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della=20 disciplina urbanistico-edilizia vigente.

2. Il permesso di costruire =E9 comunque subordinato = alla=20 esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da = parte del=20 comune dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero = all'impegno=20 degli interessati di procedere all'attuazione delle medesime = contemporaneamente=20 alla realizzazione dell'intervento oggetto del permesso.

3. In caso di contrasto dell'intervento oggetto della = domanda=20 di permesso di costruire con le previsioni di strumenti urbanistici = adottati, =E9=20 sospesa ogni determinazione in ordine alla domanda. La misura di = salvaguardia=20 non ha efficacia decorsi tre anni dalla data di adozione dello strumento = urbanistico, ovvero cinque anni nell'ipotesi in cui lo strumento = urbanistico sia=20 stato sottoposto all'amministrazione competente all'approvazione entro = un anno=20 dalla conclusione della fase di pubblicazione.

4. A richiesta del sindaco, e per lo stesso periodo, = il=20 presidente della giunta regionale, con provvedimento motivato da = notificare=20 all'interessato, pu=F2 ordinare la sospensione di interventi di = trasformazione=20 urbanistica ed edilizia del territorio che siano tali da compromettere o = rendere=20 pi=F9 onerosa l'attuazione degli strumenti urbanistici.

 

Art. 13 (L)

Competenza al rilascio del permesso di costruire

(legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, comma 1; = decreto=20 legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 107 e 109; legge 17 agosto = 1942, n.=20 1150, art. 41 quater)

1. Il permesso di costruire =E9 rilasciato dal = dirigente o=20 responsabile del competente ufficio comunale nel rispetto delle leggi, = dei=20 regolamenti e degli strumenti urbanistici.

2. La regione disciplina l'esercizio dei poteri = sostitutivi di=20 cui all'articolo 21, comma 2, per il caso di mancato rilascio del = permesso di=20 costruire entro i termini stabiliti.

 

Art. 14 (L)

Permesso di costruire in deroga agli strumenti = urbanistici

 (legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41-quater, = introdotto=20 dall'art. 16 della legge 6 agosto 1967, n. 765; decreto legislativo n. = 267 del=20 2000, art. 42, comma 2, lettera b); legge 21 dicembre 1955, n. 1357, = art. 3)

1. Il permesso di costruire in deroga agli strumenti=20 urbanistici generali =E9 rilasciato esclusivamente per edifici ed = impianti=20 pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio = comunale,=20 nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel decreto = legislativo 29=20 ottobre 1999, n. 490 e delle altre normative di settore aventi incidenza = sulla=20 disciplina dell'attivit=E0 edilizia.

2. Dell'avvio del procedimento viene data = comunicazione agli=20 interessati ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. = 241.

3. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, = sanitarie e=20 di sicurezza, pu=F2 riguardare esclusivamente i limiti di densit=E0 = edilizia, di=20 altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione = degli=20 strumenti urbanistici generali ed esecutivi, fermo restando in ogni caso = il=20 rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto=20 ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.

 

Art. 15 (R)

Efficacia temporale e decadenza del permesso di = costruire

(legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, commi 3, 4 e 5; = legge 17=20 agosto 1942, n. 1150, art. 31, comma 11)

1. Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di=20 ultimazione dei lavori.

2. Il termine per l'inizio dei lavori non pu=F2 = essere superiore=20 ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il = quale=20 l'opera deve essere completata non pu=F2 superare i tre anni dall'inizio = dei=20 lavori. Entrambi i termini possono essere prorogati, con provvedimento = motivato,=20 per fatti sopravvenuti estranei alla volont=E0 del titolare del = permesso. Decorsi=20 tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, = tranne=20 che, anteriormente alla scadenza venga richiesta una proroga. La proroga = pu=F2=20 essere accordata, con provvedimento motivato, esclusivamente in = considerazione=20 della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari = caratteristiche=20 tecnico-costruttive, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui=20 finanziamento sia previsto in pi=F9 esercizi finanziari.

3. La realizzazione della parte dell'intervento non = ultimata=20 nel termine stabilito =E9 subordinata al rilascio di nuovo permesso per = le opere=20 ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle = realizzabili=20 mediante denuncia di inizio attivit=E0 ai sensi dell'articolo 22. Si = procede=20 altres=EC, ove necessario, al ricalcolo del contributo di = costruzione.

4. Il permesso decade con l'entrata in vigore di = contrastanti=20 previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano gi=E0 iniziati e = vengano=20 completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

 

Sezione II

Contributo di costruzione

 

Art. 16 (L)

Contributo per il rilascio del permesso di = costruire

(legge 28 gennaio 1977, n. 10, articoli 3; 5, comma 1; = 6, commi=20 1, 4 e 5; 11; legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 47; legge 24 dicembre = 1993, n.=20 537, art. 7; legge 29 settembre 1964, n. 847, articoli 1, comma 1, = lettere b) e=20 c), e 4; legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 44; legge 11 marzo 1988, n. = 67,=20 art. 17; decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, art. 58, comma 1; = legge 23=20 dicembre 1998, n. 448, art. 61, comma 2)

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3, = il rilascio=20 del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo=20 commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonch=E9 al = costo di=20 costruzione, secondo le modalit=E0 indicate nel presente articolo.

2. La quota di contributo relativa agli oneri di = urbanizzazione=20 =E9 corrisposta al comune all'atto del rilascio del permesso di = costruire e, su=20 richiesta dell'interessato, pu=F2 essere rateizzata. A scomputo totale o = parziale=20 della quota dovuta, il titolare del permesso pu=F2 obbligarsi a = realizzare=20 direttamente le opere di urbanizzazione, nel rispetto dell'articolo 2, = comma 5,=20 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, con le = modalit=E0 e le garanzie stabilite dal comune, con conseguente = acquisizione delle=20 opere realizzate al patrimonio indisponibile del comune.

3. La quota di contributo relativa al costo di = costruzione,=20 determinata all'atto del rilascio, =E9 corrisposta in corso d'opera, con = le=20 modalit=E0 e le garanzie stabilite dal comune, non oltre sessanta giorni = dalla=20 ultimazione della costruzione.

4. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria = e=20 secondaria =E9 stabilita con deliberazione del consiglio comunale in = base alle=20 tabelle parametriche che la regione definisce per classi di comuni in=20 relazione:

a) all'ampiezza ed all'andamento demografico dei = comuni;

b) alle caratteristiche geografiche dei comuni;

c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti = urbanistici vigenti;

d) ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati = in=20 applicazione dall'articolo 41-quinquies, penultimo e ultimo comma, della = legge=20 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni, nonch=E9 = delle=20 leggi regionali.

5. Nel caso di mancata definizione delle tabelle = parametriche=20 da parte della regione e fino alla definizione delle tabelle stesse, i = comuni=20 provvedono, in via provvisoria, con deliberazione del consiglio = comunale.

6. Ogni cinque anni i comuni provvedono ad aggiornare = gli oneri=20 di urbanizzazione primaria e secondaria, in conformit=E0 alle relative=20 disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi = delle=20 opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale.

7. Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi = ai=20 seguenti interventi: strade residenziali, spazi di sosta o di = parcheggio,=20 fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e = del gas,=20 pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato.

8. Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono = relativi ai=20 seguenti interventi: asili nido e scuole materne, scuole dell'obbligo = nonch=E9=20 strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo, mercati di = quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, = impianti=20 sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e = attrezzature=20 culturali e sanitarie. Nelle attrezzature sanitarie sono ricomprese le = opere, le=20 costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o = alla=20 distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, = alla=20 bonifica di aree inquinate.

9. Il costo di costruzione per i nuovi edifici =E9 = determinato=20 periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi = ammissibili per=20 l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma della = lettera g) del=20 primo comma dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Con lo = stesso=20 provvedimento le regioni identificano classi di edifici con = caratteristiche=20 superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per=20 l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del = detto=20 costo di costruzione in misura non superiore al 50 per cento. Nei = periodi=20 intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in eventuale = assenza di=20 tali determinazioni, il costo di costruzione =E9 adeguato annualmente, = ed=20 autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di = costruzione=20 accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il contributo = afferente=20 al permesso di costruire comprende una quota di detto costo, variabile = dal 5 per=20 cento al 20 per cento, che viene determinata dalle regioni in funzione = delle=20 caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro = destinazione ed=20 ubicazione.

10. Nel caso di interventi su edifici esistenti il = costo di=20 costruzione =E9 determinato in relazione al costo degli interventi = stessi, cos=EC=20 come individuati dal comune in base ai progetti presentati per ottenere = il=20 permesso di costruire. Al fine di incentivare il recupero del patrimonio = edilizio esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia di = cui=20 all'articolo 3, comma 1, lettera d), i comuni hanno comunque la = facolt=E0 di=20 deliberare che i costi di costruzione ad essi relativi non superino i = valori=20 determinati per le nuove costruzioni ai sensi del comma 6.

 

Art. 17 (L)

Riduzione o esonero dal contributo di costruzione

(legge 28 gennaio 1977, n. 10, articoli 7, comma 1; 9; = decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, articoli 7 e 9, convertito in legge = 25=20 marzo 1982, n. 94; legge 24 marzo 1989, n. 122, art. 11; legge 9 gennaio = 1991,=20 n. 10, art. 26, comma 1; legge 662 del 1996, art. 2, comma 60)

1. Nei casi di edilizia abitativa convenzionata, = relativa anche=20 ad edifici esistenti, il contributo afferente al permesso di costruire = =E9 ridotto=20 alla sola quota degli oneri di urbanizzazione qualora il titolare del = permesso=20 si impegni, a mezzo di una convenzione con il comune, ad applicare = prezzi di=20 vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della = convenzione-tipo=20 prevista dall'articolo 18.

2. Il contributo per la realizzazione della prima = abitazione =E9=20 pari a quanto stabilito per la corrispondente edilizia residenziale = pubblica,=20 purch=E9 sussistano i requisiti indicati dalla normativa di settore.

3. Il contributo di costruzione non =E9 dovuto:

a) per gli interventi da realizzare nelle zone = agricole, ivi=20 comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle = esigenze=20 dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'articolo = 12 della=20 legge 9 maggio 1975, n. 153;

b) per gli interventi di ristrutturazione e di = ampliamento, in=20 misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari;

c) per gli impianti, le attrezzature, le opere = pubbliche o di=20 interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti = nonch=E9 per=20 le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di=20 strumenti urbanistici;

d) per gli interventi da realizzare in attuazione di = norme o di=20 provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamit=E0;

e) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche,=20 installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla = conservazione,=20 al risparmio e all'uso razionale dell'energia, nel rispetto delle norme=20 urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale.

4. Per gli interventi da realizzare su immobili di = propriet=E0=20 dello Stato il contributo di costruzione =E9 commisurato alla incidenza = delle sole=20 opere di urbanizzazione.

 

Art. 18 (L)

Convenzione-tipo

(legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 8; legge 17 = febbraio 1992,=20 n. 179, art. 23, comma 6)

1. Ai fini del rilascio del permesso di costruire = relativo agli=20 interventi di edilizia abitativa di cui all'articolo 17, comma 1, la = regione=20 approva una convenzione-tipo, con la quale sono stabiliti i criteri = nonch=E9 i=20 parametri, definiti con meccanismi tabellari per classi di comuni, ai = quali=20 debbono uniformarsi le convenzioni comunali nonch=E9 gli atti di obbligo = in ordine=20 essenzialmente a:

a) l'indicazione delle caratteristiche tipologiche e=20 costruttive degli alloggi;

b) la determinazione dei prezzi di cessione degli = alloggi,=20 sulla base del costo delle aree, cos=EC come definito dal comma = successivo, della=20 costruzione e delle opere di urbanizzazione, nonch=E9 delle spese = generali,=20 comprese quelle per la progettazione e degli oneri di preammortamento e = di=20 finanziamento;

c) la determinazione dei canoni di locazione in = percentuale del=20 valore desunto dai prezzi fissati per la cessione degli alloggi;

d) la durata di validit=E0 della convenzione non = superiore a=20 trenta e non inferiore a venti anni.

2. La regione stabilisce criteri e parametri per la=20 determinazione del costo delle aree, in misura tale che la sua incidenza = non=20 superi il 20 per cento del costo di costruzione come definito ai sensi=20 dell'articolo 16.

3. Il titolare del permesso pu=F2 chiedere che il = costo delle=20 aree, ai fini della convenzione, sia determinato in misura pari al = valore=20 definito in occasione di trasferimenti di propriet=E0 avvenuti nel = quinquennio=20 anteriore alla data della convenzione.

4. I prezzi di cessione ed i canoni di locazione = determinati=20 nelle convenzioni ai sensi del primo comma sono suscettibili di = periodiche=20 variazioni, con frequenza non inferiore al biennio, in relazione agli = indici=20 ufficiali ISTAT dei costi di costruzione intervenuti dopo la stipula = delle=20 convenzioni medesime.

5. Ogni pattuizione stipulata in violazione dei = prezzi di=20 cessione e dei canoni di locazione =E9 nulla per la parte eccedente. =

 

Art. 19 (L)

Contributo di costruzione per opere o impianti non = destinati=20 alla residenza

(legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 10)

1. Il permesso di costruire relativo a costruzioni o = impianti=20 destinati ad attivit=E0 industriali o artigianali dirette alla = trasformazione di=20 beni ed alla prestazione di servizi comporta la corresponsione di un = contributo=20 pari alla incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie = al=20 trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e = di quelle=20 necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le=20 caratteristiche. La incidenza di tali opere =E9 stabilita con = deliberazione del=20 consiglio comunale in base a parametri che la regione definisce con i = criteri di=20 cui al comma 4, lettere a) e b) dell'articolo 16, nonch=E9 in relazione = ai tipi di=20 attivit=E0 produttiva.

2. Il permesso di costruire relativo a costruzioni o = impianti=20 destinati ad attivit=E0 turistiche, commerciali e direzionali o allo = svolgimento=20 di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari = all'incidenza delle=20 opere di urbanizzazione, determinata ai sensi dell'articolo 16, nonch=E9 = una quota=20 non superiore al 10 per cento del costo documentato di costruzione da=20 stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di attivit=E0, con = deliberazione del=20 consiglio comunale.

3. Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate = nei commi=20 precedenti, nonch=E9 di quelle nelle zone agricole previste = dall'articolo 17,=20 venga comunque modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei = lavori,=20 il contributo di costruzione =E9 dovuto nella misura massima = corrispondente alla=20 nuova destinazione, determinata con riferimento al momento = dell'intervenuta=20 variazione.

 

Sezione III

Procedimento

 

Art. 20 (R)

Procedimento per il rilascio del permesso di = costruire

(decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi = 1, 2, 3 e=20 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. = 493)

1. La domanda per il rilascio del permesso di = costruire,=20 sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 11, = va=20 presentata allo sportello unico corredata da un'attestazione concernente = il=20 titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti dal = regolamento=20 edilizio, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti = previsti=20 dalla parte II, nonch=E9 da un'autocertificazione circa la conformit=E0 = del progetto=20 alle norme igienico-sanitarie nel caso in cui il progetto riguardi = interventi di=20 edilizia residenziale ovvero la verifica in ordine a tale conformit=E0 = non=20 comporti valutazioni tecnico-discrezionali.

2. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al=20 richiedente il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi = degli=20 articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive = modificazioni.=20 L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine cronologico di=20 presentazione.

3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della = domanda, il=20 responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce, = avvalendosi dello=20 sportello unico, i prescritti pareri dagli uffici comunali, nonch=E9 i = pareri di=20 cui all'articolo 5, comma 3, sempre che gli stessi non siano gi=E0 stati = allegati=20 alla domanda dal richiedente e, valutata la conformit=E0 del progetto = alla=20 normativa vigente, formula una proposta di provvedimento, corredata da = una=20 dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica = dell'intervento=20 richiesto.

4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga = che ai=20 fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare = modifiche=20 di modesta entitarispetto al progetto originario, pu=F2, nello stesso = termine di=20 cui al comma 3, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni.=20 L'interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica entro il termine = fissato=20 e, in caso di adesione, =E9 tenuto ad integrare la documentazione nei = successivi=20 quindici giorni. La richiesta di cui al presente comma sospende, fino al = relativo esito, il decorso del termine di cui al comma 3.

5. Il termine di cui al comma 3 pu=F2 essere = interrotto una sola=20 volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla=20 presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di = documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che = non=20 siano gi=E0 nella disponibilit=E0 dell'amministrazione o che questa non = possa=20 acquisire autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere = dalla=20 data di ricezione della documentazione integrativa.

6. Nell'ipotesi in cui, ai fini della realizzazione=20 dell'intervento, sia necessario acquisire atti di assenso, comunque = denominati,=20 di altre amministrazioni, diverse da quelle di cui all'articolo 5, comma = 3, il=20 competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi = degli=20 articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. = 241, e=20 successive modificazioni. Qualora si tratti di opere pubbliche incidenti = su beni=20 culturali, si applica l'articolo 25 del decreto legislativo 29 ottobre = 1999, n.=20 490.

7. Il provvedimento finale, che lo sportello unico = provvede a=20 notificare all'interessato, =E9 adottato dal dirigente o dal = responsabile=20 dell'ufficio, entro quindici giorni dalla proposta di cui al comma 3, = ovvero=20 dall'esito della conferenza di servizi di cui al comma 6. Dell'avvenuto = rilascio=20 del permesso di costruire =E9 data notizia al pubblico mediante = affissione=20 all'albo pretorio. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati = nel=20 cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalit=E0 stabilite dal = regolamento edilizio.

8. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati = per i=20 comuni con pi=F9 di 100.000 abitanti, nonch=E9 per i progetti = particolarmente=20 complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del = procedimento.

9. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del=20 provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si = intende=20 formato il silenzio-rifiuto.

10. Il procedimento previsto dal presente articolo si = applica=20 anche al procedimento per il rilascio del permesso di costruire in = deroga agli=20 strumenti urbanistici, a seguito dell'approvazione della deliberazione=20 consiliare di cui all'articolo 14.

10-bis. Il termine per il rilascio del permesso di = costruire=20 per gli interventi di cui all'articolo 22, comma 7, =E8 di sessanta = giorni dalla=20 data di presentazione della domanda.

 

Art. 21 (R)

Intervento sostitutivo regionale

(decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 5 = e 6,=20 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493)

1. In caso di mancata adozione, entro i termini = previsti=20 dall'articolo 20, del provvedimento conclusivo del procedimento per il = rilascio=20 del permesso di costruire, l'interessato pu=F2, con atto notificato o = trasmesso in=20 piego raccomandato con avviso di ricevimento, richiedereallo sportello = unico che=20 il dirigente o il responsabile dell'ufficio di cui all'articolo 13, si = pronunci=20 entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza. Di tale istanza = viene data=20 notizia al sindaco a cura del responsabile del procedimento. Resta = comunque=20 ferma la facolt=E0 di impugnare in sede giurisdizionale il = silenzio-rifiuto=20 formatosi sulla domanda di permesso di costruire.

2. Decorso inutilmente anche il termine di cui al = comma 1,=20 l'interessato pu=F2 inoltrare richiesta di intervento sostitutivo al = competente=20 organo regionale, il quale, nei successivi quindici giorni, nomina un=20 commissario ad acta che provvede nel termine di sessanta giorni. = Trascorso=20 inutilmente anche quest'ultimo termine, sulla domanda di intervento = sostitutivo=20 si intende formato il silenzio-rifiuto.

 

Capo III

Denuncia di inizio attivit=E0

 

Art. 22 (L)

(Interventi subordinati a denuncia di inizio = attivit=E0). -

1. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio = attivit=E0 gli=20 interventi non riconducibili all'elenco di cui all'articolo 10 e = all'articolo 6,=20 che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei = regolamenti=20 edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.

2. Sono, altres=EC, realizzabili mediante denuncia di = inizio=20 attivit=E0 le varianti a permessi di costruire che non incidono sui = parametri=20 urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso = e la=20 categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano = le=20 eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini=20 dell'attivit=E0 di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonch=E9 ai fini = del rilascio=20 del certificato di agibilit=E0, tali denunce di inizio attivit=E0 = costituiscono=20 parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione=20 dell'intervento principale e possono essere presentate prima della = dichiarazione=20 di ultimazione dei lavori.

3. In alternativa al permesso di costruire, possono = essere=20 realizzati mediante denuncia di inizio attivit=E0:

a) gli interventi di ristrutturazione di cui = all'articolo 10,=20 comma 1, lettera c);

b) gli interventi di nuova costruzione o di = ristrutturazione=20 urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque = denominati,=20 ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che = contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali = e=20 costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal=20 competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o = di=20 ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino = approvati=20 anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. = 443, il=20 relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla = richiesta=20 degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, = purch=E9 il=20 progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica = nella=20 quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le = caratteristiche=20 sopra menzionate;

c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano = in diretta=20 esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise = disposizioni=20 plano-volumetriche.

4. Le regioni a statuto ordinario con legge possono = ampliare o=20 ridurre l'ambito applicativo delle disposizioni di cui ai commi = precedenti.=20 Restano, comunque, ferme le sanzioni penali previste all'articolo 44. =

5. Gli interventi di cui al comma 3 sono soggetti al = contributo=20 di costruzione ai sensi dell'articolo 16. Le regioni possono individuare = con=20 legge gli altri interventi soggetti a denuncia di inizio attivit=E0, = diversi da=20 quelli di cui al comma 3, assoggettati al contributo di costruzione = definendo=20 criteri e parametri per la relativa determinazione.

6. La realizzazione degli interventi di cui ai commi = 1, 2 e 3=20 che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o=20 paesaggistica-ambientale, =E8 subordinata al preventivo rilascio del = parere o=20 dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative. = Nell'ambito=20 delle norme di tutela rientrano, in particolare, le disposizioni di cui = al=20 decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

7. =C8 comunque salva la facolt=E0 dell'interessato = di chiedere il=20 rilascio di permesso di costruire per la realizzazione degli interventi = di cui=20 ai commi 1 e 2, senza obbligo del pagamento del contributo di = costruzione di cui=20 all'articolo 16, salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 5. = In=20 questo caso la violazione della disciplina urbanistico-edilizia non = comporta=20 l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 44 ed =E8 soggetta=20 all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 37.

 

Art. 23 (L comma 3 e 4 - R comma 1, 2, 5, 6 e 7)

(Disciplina della denuncia di inizio attivita). = =96

1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo = per=20 presentare la denuncia di inizio attivit=E0, almeno trenta giorni prima=20 dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la = denuncia,=20 accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista = abilitato e=20 dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformit=E0 = delle opere da=20 realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con = quelli=20 adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonch=E9 il rispetto delle = norme di=20 sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.

2. La denuncia di inizio attivit=E0 =E8 corredata = dall'indicazione=20 dell'impresa cui si intende affidare i lavori ed =E8 sottoposta al = termine massimo=20 di efficacia pari a tre anni. La realizzazione della parte non ultimata=20 dell'intervento =E8 subordinata a nuova denuncia. L'interessato =E8 = comunque tenuto=20 a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori. =

3. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia = sottoposto ad=20 un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa=20 amministrazione comunale, il termine di trenta giorni di cui al comma 1 = decorre=20 dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia = favorevole, la=20 denuncia =E8 priva di effetti.

4. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia = sottoposto ad=20 un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove = il parere=20 favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla = denuncia, il=20 competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi = degli=20 articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. = 241. Il=20 termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dall'esito della = conferenza.=20 In caso di esito non favorevole, la denuncia =E8 priva di effetti.

5. La sussistenza del titolo =E8 provata con la copia = della=20 denuncia di inizio attivit=E0 da cui risulti la data di ricevimento = della=20 denuncia, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, = l'attestazione=20 del professionista abilitato, nonch=E9 gli atti di assenso eventualmente = necessari.

6. Il dirigente o il responsabile del competente = ufficio=20 comunale, ove entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata = l'assenza di=20 una o pi=F9 delle condizioni stabilite, notifica all'interessato = l'ordine motivato=20 di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa = attestazione del=20 professionista abilitato, informa l'autorit=E0 giudiziaria e il = consiglio=20 dell'ordine di appartenenza. =C8 comunque salva la facolt=E0 di = ripresentare la=20 denuncia di inizio attivit=E0, con le modifiche o le integrazioni = necessarie per=20 renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.

7. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico = abilitato=20 rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo = sportello=20 unico, con il quale si attesta la conformit=E0 dell'opera al progetto = presentato=20 con la denuncia di inizio attivit=E0.

 

Titolo III

AGIBILIT=C0 DEGLI EDIFICI

 

Capo I

Certificato di agibilit=E0

 

Art. 24 (L)

Certificato di agibilit=E0

(regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articoli 220; = 221, comma=20 2, come modificato dall'art. 70, decreto legislativo 30 dicembre 1999, = n. 507;=20 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109; legge 28 = febbraio 1985, n. 47, art. 52, comma 1)

1. Il certificato di agibilit=E0 attesta la = sussistenza delle=20 condizioni di sicurezza, igiene, salubrit=E0, risparmio energetico degli = edifici e=20 degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone = la=20 normativa vigente.

2. Il certificato di agibilit=E0 viene rilasciato dal = dirigente o=20 dal responsabile del competente ufficio comunale con riferimento ai = seguenti=20 interventi:

a) nuove costruzioni;

b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o = parziali;

c) interventi sugli edifici esistenti che possano = influire=20 sulle condizioni di cui al comma 1.

3. Con riferimento agli interventi di cui al comma 2, = il=20 soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha = presentato la=20 denuncia di inizio attivit=E0, o i loro successori o aventi causa, sono = tenuti a=20 chiedere il rilascio del certificato di agibilit=E0. La mancata = presentazione=20 della domanda comporta l'applicazione della sanzione amministrativa = pecuniaria=20 da 77 a 464 euro.

4. Alla domanda per il rilascio del certificato di = agibilit=E0=20 deve essere allegata copia della dichiarazione presentata per la = iscrizione in=20 catasto, redatta in conformit=E0 alle disposizioni dell'articolo 6 del = regio=20 decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, e successive modificazioni e=20 integrazioni.

 

Art. 25 (R)

Procedimento di rilascio del certificato di = agibilit=E0

(decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile = 1994, n. 425;=20 legge 5 novembre 1971, n. 1086, articoli 7 e 8)

1. Entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori = di=20 finitura dell'intervento, il soggetto di cui all'articolo 24, comma 3, = =E9 tenuto=20 a presentare allo sportello unico la domanda di rilascio del certificato = di=20 agibilit=E0, corredata della seguente documentazione:

a) richiesta di accatastamento dell'edificio, = sottoscritta=20 dallo stesso richiedente il certificato di agibilit=E0, che lo sportello = unico=20 provvede a trasmettere al catasto;

b) dichiarazione sottoscritta dallo stesso = richiedente il=20 certificato di agibilit=E0 di conformit=E0 dell'opera rispetto al = progetto=20 approvato, nonch=E9 in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e = della=20 salubrit=E0 degli ambienti;

c) dichiarazione dell'impresa installatrice che = attesta la=20 conformit=E0 degli impianti installati negli edifici adibiti ad uso = civile alle=20 prescrizioni di cui agli articoli 113 e 127, nonch=E9 all'articolo 1 = della legge 9=20 gennaio 1991, n. 10, ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove = previsto,=20 ovvero ancora certificazione di conformit=E0 degli impianti prevista = dagli=20 articoli 111 e 126 del presente testo unico.

2. Lo sportello unico comunica al richiedente, entro = dieci=20 giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il nominativo = del=20 responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge = 7 agosto=20 1990, n. 241.

3. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda = di cui al=20 comma 1, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, = previa=20 eventuale ispezione dell'edificio, rilascia il certificato di = agibilit=E0=20 verificata la seguente documentazione:

a) certificato di collaudo statico di cui = all'articolo 67;

b) certificato del competente ufficio tecnico della = regione, di=20 cui all'articolo 62, attestante la conformit=E0 delle opere eseguite = nelle zone=20 sismiche alle disposizioni di cui al capo IV della parte II;

c) la documentazione indicata al comma 1;

d) dichiarazione di conformit=E0 delle opere = realizzate alla=20 normativa vigente in materia di accessibilit=E0 e superamento delle = barriere=20 architettoniche di cui all'articolo 77, nonch=E9 all'articolo 82.

4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma = 3,=20 l'agibilit=E0 si intende attestata nel caso sia stato rilasciato il = parere=20 dell'A.S.L. di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a). In caso di=20 autodichiarazione, il termine per la formazione del silenzio assenso =E9 = di=20 sessanta giorni.

5. Il termine di cui al comma 3 pu=F2 essere = interrotto una sola=20 volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla = domanda,=20 esclusivamente per la richiesta di documentazione integrativa, che non = sia gi=E0=20 nella disponibilit=E0 dell'amministrazione o che non possa essere = acquisita=20 autonomamente. In tal caso, il termine di trenta giorni ricomincia a = decorrere=20 dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

 

Art. 26 (L)

Dichiarazione di inagibilit=E0

(regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, art. 222)

1. Il rilascio del certificato di agibilit=E0 non = impedisce=20 l'esercizio del potere di dichiarazione di inagibilit=E0 di un edificio = o di parte=20 di esso ai sensi dell'articolo 222 del regio decreto 27 luglio 1934, n. = 1265.=20

 

Titolo IV

VIGILANZA SULL'ATTIVIT=C0 URBANISTICO EDILIZIA, = RESPONSABILIT=C0=20 E  SANZIONI

 

Capo I

Vigilanza sull'attivit=E0 urbanistico-edilizia e=20 responsabilit=E0

 

Art. 27 (L)

Vigilanza sull'attivit=E0 urbanistico-edilizia

(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 4; decreto = legislativo 18=20 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)

1. Il dirigente o il responsabile del competente = ufficio=20 comunale esercita, anche secondo le modalit=E0 stabilite dallo statuto o = dai=20 regolamenti dell'ente, la vigilanza sull'attivit=E0 urbanistico-edilizia = nel=20 territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e = di=20 regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle = modalit=E0=20 esecutive fissate nei titoli abilitativi.

2. Il dirigente o il responsabile, quando accerti = l'inizio di=20 opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, = regionali o=20 da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di = inedificabilit=E0, o=20 destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia=20 residenziale pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e = successive=20 modificazioni ed integrazioni, provvede alla demolizione e al ripristino = dello=20 stato dei luoghi. Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di = cui al=20 regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, o appartenenti ai beni = disciplinati=20 dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonch=E9 delle aree di cui al = decreto=20 legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il dirigente provvede alla = demolizione ed=20 al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle = amministrazioni=20 competenti le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della=20 demolizione, anche di propria iniziativa.

3. Ferma rimanendo l'ipotesi prevista dal precedente = comma 2,=20 qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali d'ufficio o su = denuncia=20 dei cittadini, l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalit=E0 di = cui al=20 comma 1, il dirigente o il responsabile dell'ufficio, ordina l'immediata = sospensione dei lavori, che ha effetto fino all'adozione dei = provvedimenti=20 definitivi di cui ai successivi articoli, da adottare e notificare entro = quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori.

4. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, = ove nei=20 luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito il permesso di = costruire, ovvero non sia apposto il prescritto cartello, ovvero in = tutti gli=20 altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno = immediata=20 comunicazione all'autorit=E0 giudiziaria, al competente organo regionale = e al=20 dirigente del competente ufficio comunale, il quale verifica entro = trenta giorni=20 la regolarit=E0 delle opere e dispone gli atti conseguenti.

 

Art. 28 (L)

Vigilanza su opere di amministrazioni statali

(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 5; decreto legislativo 18 agosto = 2000,=20 n. 267, articoli 107 e 109)

1. Per le opere eseguite da amministrazioni statali, = qualora=20 ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 27, il dirigente o il = responsabile del=20 competente ufficio comunale informa immediatamente la regione e il = Ministero=20 delle infrastrutture e dei trasporti, al quale compete, d'intesa con il=20 presidente della giunta regionale, la adozione dei provvedimenti = previsti dal=20 richiamato articolo 27.

 

Art. 29 (L)

Responsabilit=E0 del titolare del permesso di = costruire del=20 committente, del costruttore e del direttore dei lavori, nonch=E9 anche = del=20 progettista per le opere subordinate a denuncia di inizio attivit=E0

(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 6; decreto-legge = 23 aprile=20 1985, n. 146, art. 5-bis, convertito, con modificazioni, in legge 21 = giugno=20 1985, n. 298; decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, comma 12,=20 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493; = decreto=20 legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)

1. Il titolare del permesso di costruire, il = committente e il=20 costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme = contenute=20 nel presente capo, della conformit=E0 delle opere alla normativa = urbanistica, alle=20 previsioni di piano nonch=E9, unitamente al direttore dei lavori, a = quelle del=20 permesso e alle modalit=E0 esecutive stabilite dal medesimo. Essi sono, = altres=EC,=20 tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese = per=20 l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente=20 realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili = dell'abuso.

2. Il direttore dei lavori non =E9 responsabile = qualora abbia=20 contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del = permesso di=20 costruire, con esclusione delle varianti in corso d'opera, fornendo al = dirigente=20 o responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata=20 comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformit=E0 o = di=20 variazione essenziale rispetto al permesso di costruire, il direttore = dei lavori=20 deve inoltre rinunziare all'incarico contestualmente alla comunicazione = resa al=20 dirigente. In caso contrario il dirigente segnala al consiglio = dell'ordine=20 professionale di appartenenza la violazione in cui =E9 incorso il = direttore dei=20 lavori, che =E9 passibile di sospensione dall'albo professionale da tre = mesi a due=20 anni.

3. Per le opere realizzate dietro presentazione di = denuncia di=20 inizio attivit=E0, il progettista assume la qualit=E0 di persona = esercente un=20 servizio di pubblica necessit=E0 ai sensi degli articoli 359 e 481 del = codice=20 penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui=20 all'articolo 23, comma 1, l'amministrazione ne d=E0 comunicazione al = competente=20 ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.

 

Capo II

Sanzioni

 

Art. 30 (L)

Lottizzazione abusiva

 (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 18; = decreto-legge 23=20 aprile 1985, n. 146, articoli 1, comma 3-bis, e 7-bis; decreto = legislativo 18=20 agosto 2000, n. 267, art. 107 e 109)

1. Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo = edificatorio=20 quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica = od=20 edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli = strumenti=20 urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi = statali o=20 regionali o senza la prescritta autorizzazione; nonch=E9 quando tale=20 trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la = vendita, o=20 atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche = quali la=20 dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione = secondo=20 gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale = previsione di=20 opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli = acquirenti,=20 denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.

2. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in = forma=20 privata, aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento = della=20 comunione di diritti reali relativi a terreni sono nulli e non possono = essere=20 stipulati n=E9 trascritti nei pubblici registri immobiliari ove agli = atti stessi=20 non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica contenente = le=20 prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata. Le = disposizioni di cui=20 al presente comma non si applicano quando i terreni costituiscano = pertinenze di=20 edifici censiti nel nuovo catasto edilizio urbano, purch=E9 la = superficie=20 complessiva dell'area di pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 metri = quadrati.

3. Il certificato di destinazione urbanistica deve = essere=20 rilasciato dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale = entro il=20 termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione della relativa = domanda.=20 Esso conserva validit=E0 per un anno dalla data di rilascio se, per = dichiarazione=20 dell'alienante o di uno dei condividenti, non siano intervenute = modificazioni=20 degli strumenti urbanistici.

4. In caso di mancato rilascio del suddetto = certificato nel=20 termine previsto, esso pu=F2 essere sostituito da una dichiarazione = dell'alienante=20 o di uno dei condividenti attestante l'avvenuta presentazione della = domanda,=20 nonch=E9 la destinazione urbanistica dei terreni secondo gli strumenti = urbanistici=20 vigenti o adottati, ovvero l'inesistenza di questi ovvero la = prescrizione, da=20 parte dello strumento urbanistico generale approvato, di strumenti=20 attuativi.

5. I frazionamenti catastali dei terreni non possono = essere=20 approvati dall'agenzia del territorio se non =E9 allegata copia del tipo = dal quale=20 risulti, per attestazione degli uffici comunali, che il tipo medesimo = =E9 stato=20 depositato presso il comune.

6. I pubblici ufficiali che ricevono o autenticano = atti aventi=20 per oggetto il trasferimento, anche senza frazionamento catastale, di=20 appezzamenti di terreno di superficie inferiore a diecimila metri = quadrati=20 devono trasmettere, entro trenta giorni dalla data di registrazione, = copia=20 dell'atto da loro ricevuto o autenticato al dirigente o responsabile del = competente ufficio del comune ove =E9 sito l'immobile.

7. Nel caso in cui il dirigente o il responsabile del = competente ufficio comunale accerti l'effettuazione di lottizzazione di = terreni=20 a scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione, con ordinanza = da=20 notificare ai proprietari delle aree ed agli altri soggetti indicati nel = comma 1=20 dell'articolo 29, ne dispone la sospensione. Il provvedimento comporta=20 l'immediata interruzione delle opere in corso ed il divieto di disporre = dei=20 suoli e delle opere stesse con atti tra vivi, e deve essere trascritto a = tal=20 fine nei registri immobiliari.

8. Trascorsi novanta giorni, ove non intervenga la = revoca del=20 provvedimento di cui al comma 7, le aree lottizzate sono acquisite di = diritto al=20 patrimonio disponibile del comune il cui dirigente o responsabile del = competente=20 ufficio deve provvedere alla demolizione delle opere. In caso di inerzia = si=20 applicano le disposizioni concernenti i poteri sostitutivi di cui = all'articolo=20 31, comma 8.

9. Gli atti aventi per oggetto lotti di terreno, per = i quali=20 sia stato emesso il provvedimento previsto dal comma 7, sono nulli e non = possono=20 essere stipulati, n=E9 in forma pubblica n=E9 in forma privata, dopo la = trascrizione=20 di cui allo stesso comma e prima della sua eventuale cancellazione o = della=20 sopravvenuta inefficacia del provvedimento del dirigente o del = responsabile del=20 competente ufficio comunale.

10. Le disposizioni di cui sopra si applicano agli = atti=20 stipulati ed ai frazionamenti presentati ai competenti uffici del = catasto dopo=20 il 17 marzo 1985, e non si applicano comunque alle divisioni ereditarie, = alle=20 donazioni fra coniugi e fra parenti in linea retta ed ai testamenti, = nonch=E9 agli=20 atti costitutivi, modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia = e di=20 servit=F9.

 

Art. 31 (L)

Interventi eseguiti in assenza di permesso di = costruire in=20 totale difformit=E0 o con variazioni essenziali

(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 7; decreto-legge = 23 aprile=20 1985, n. 146, art. 2, convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno = 1985, n.=20 298; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)

1. Sono interventi eseguiti in totale difformit=E0 = dal permesso=20 di costruire quelli che comportano la realizzazione di un organismo = edilizio=20 integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche = o di=20 utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione = di=20 volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire = un=20 organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed = autonomamente=20 utilizzabile.

2. Il dirigente o il responsabile del competente = ufficio=20 comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, = in totale=20 difformit=E0 dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate = ai sensi=20 dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso = la=20 rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene = acquisita di diritto, ai sensi del comma 3.

3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla = demolizione=20 e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni=20 dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonch=E9 quella = necessaria, secondo=20 le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere = analoghe a=20 quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del = comune.=20 L'area acquisita non pu=F2 comunque essere superiore a dieci volte la = complessiva=20 superficie utile abusivamente costruita.

4. L'accertamento dell'inottemperanza alla = ingiunzione a=20 demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica = all'interessato,=20 costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione = nei=20 registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.

5. L'opera acquisita =E9 demolita con ordinanza del = dirigente o=20 del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei = responsabili=20 dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari = l'esistenza=20 di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con=20 rilevanti interessi urbanistici o ambientali.

6. Per gli interventi abusivamente eseguiti su = terreni=20 sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo di = inedificabilit=E0,=20 l'acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all'ingiunzione di=20 demolizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui = compete=20 la vigilanza sull'osservanza del vincolo. Tali amministrazioni = provvedono alla=20 demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi = a spese=20 dei responsabili dell'abuso. Nella ipotesi di concorso dei vincoli,=20 l'acquisizione si verifica a favore del patrimonio del comune.

7. Il segretario comunale redige e pubblica = mensilmente,=20 mediante affissione nell'albo comunale, i dati relativi agli immobili e = alle=20 opere realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali ed = agenti di=20 polizia giudiziaria e delle relative ordinanze di sospensione e = trasmette i dati=20 anzidetti all'autorit=E0 giudiziaria competente, al presidente della = giunta=20 regionale e, tramite l'ufficio territoriale del governo, al Ministro = delle=20 infrastrutture e dei trasporti.

8. In caso d'inerzia, protrattasi per quindici giorni = dalla=20 data di constatazione della inosservanza delle disposizioni di cui al = comma 1=20 dell'articolo 27, ovvero protrattasi oltre il termine stabilito dal = comma 3 del=20 medesimo articolo 27, il competente organo regionale, nei successivi = trenta=20 giorni, adotta i provvedimenti eventualmente necessari dandone = contestuale=20 comunicazione alla competente autorit=E0 giudiziaria ai fini = dell'esercizio=20 dell'azione penale.

9. Per le opere abusive di cui al presente articolo, = il=20 giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo = 44, ordina=20 la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti = eseguita.=20

9-bis. Le disposizioni del presente articolo si = applicano anche=20 agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3.

 

Art. 32 (L)

Determinazione delle variazioni essenziali

(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 8)

1. Fermo restando quanto disposto dal comma 1 = dell'articolo 31,=20 le regioni stabiliscono quali siano le variazioni essenziali al progetto = approvato, tenuto conto che l'essenzialit=E0 ricorre esclusivamente = quando si=20 verifica una o pi=F9 delle seguenti condizioni:

a) mutamento della destinazione d'uso che implichi = variazione=20 degli standards previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, = pubblicato=20 nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968;

b) aumento consistente della cubatura o della = superficie di=20 solaio da valutare in relazione al progetto approvato;

c) modifiche sostanziali di parametri = urbanistico-edilizi del=20 progetto approvato ovvero della localizzazione dell'edificio sull'area = di=20 pertinenza;

d) mutamento delle caratteristiche dell'intervento = edilizio=20 assentito;

e) violazione delle norme vigenti in materia di = edilizia=20 antisismica, quando non attenga a fatti procedurali.

2. Non possono ritenersi comunque variazioni = essenziali quelle=20 che incidono sulla entit=E0 delle cubature accessorie, sui volumi = tecnici e sulla=20 distribuzione interna delle singole unit=E0 abitative.

3. Gli interventi di cui al comma 1, effettuati su = immobili=20 sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico,=20 paesistico ed ambientale, nonch=E9 su immobili ricadenti sui parchi o in = aree=20 protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformit=E0 = dal=20 permesso, ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 e 44. Tutti gli = altri=20 interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali. =

 

Art. 33 (L)

Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di = permesso=20 di costruire o in totale difformit=E0

(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 9; decreto = legislativo 18=20 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)

1. Gli interventi e le opere di ristrutturazione = edilizia di=20 cui all'articolo 10, comma 1, eseguiti in assenza di permesso o in = totale=20 difformit=E0 da esso, sono rimossi ovvero demoliti e gli edifici sono = resi=20 conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistico-edilizi entro il = congruo=20 termine stabilito dal dirigente o del responsabile del competente = ufficio=20 comunale con propria ordinanza, decorso il quale l'ordinanza stessa =E9 = eseguita a=20 cura del comune e a spese dei responsabili dell'abuso.

2. Qualora, sulla base di motivato accertamento = dell'ufficio=20 tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia = possibile, il=20 dirigente o il responsabile dell'ufficio irroga una sanzione pecunaria = pari al=20 doppio dell'aumento di valore dell'immobile, conseguente alla = realizzazione=20 delle opere, determinato, con riferimento alla data di ultimazione dei = lavori,=20 in base ai criteri previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, e con=20 riferimento all'ultimo costo di produzione determinato con decreto = ministeriale,=20 aggiornato alla data di esecuzione dell'abuso, sulla base dell'indice = ISTAT del=20 costo di costruzione, con la esclusione, per i comuni non tenuti=20 all'applicazione della legge medesima, del parametro relativo = all'ubicazione e=20 con l'equiparazione alla categoria A/l delle categorie non comprese=20 nell'articolo 16 della medesima legge. Per gli edifici adibiti ad uso = diverso da=20 quello di abitazione la sanzione =E9 pari al doppio dell'aumento del = valore venale=20 dell'immobile, determinato a cura dell'agenzia del territorio.

3. Qualora le opere siano state eseguite su immobili = vincolati=20 ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, = l'amministrazione=20 competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione = di altre=20 misure e sanzioni previste da norme vigenti, ordina la restituzione in = pristino=20 a cura e spese del responsabile dell'abuso, indicando criteri e = modalit=E0 diretti=20 a ricostituire l'originario organismo edilizio, ed irroga una sanzione=20 pecuniaria da 516 a 5164 euro.

4. Qualora le opere siano state eseguite su immobili, = anche se=20 non vincolati, compresi nelle zone omogenee A, di cui al decreto = ministeriale 2=20 aprile 1968, n. 1444, il dirigente o il responsabile dell'ufficio = richiede=20 all'amministrazione competente alla tutela dei beni culturali ed = ambientali=20 apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la = irrogazione=20 della sanzione pecuniaria di cui al precedente comma. Qualora il parere = non=20 venga reso entro novanta giorni dalla richiesta il dirigente o il = responsabile=20 provvede autonomamente.

5. In caso di inerzia, si applica la disposizione di = cui=20 all'articolo 31, comma 8.

6. =C9 comunque dovuto il contributo di costruzione = di cui agli=20 articoli 16 e 19.

6-bis. Le disposizioni del presente articolo si = applicano anche=20 agli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 22, = comma 3,=20 eseguiti in assenza di denuncia di inizio attivit=E0 o in totale = difformit=E0 dalla=20 stessa.

 

Art. 34 (L)

Interventi eseguiti in parziale difformit=E0 dal = permesso di=20 costruire

(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 12; decreto legislativo 18 = agosto 2000,=20 n. 267, articoli 107 e 109)

1. Gli interventi e le opere realizzati in parziale = difformit=E0=20 dal permesso di costruire sono rimossi o demoliti a cura e spese dei=20 responsabili dell'abuso entro il termine congruo fissato dalla relativa=20 ordinanza del dirigente o del responsabile dell'ufficio. Decorso tale = termine=20 sono rimossi o demoliti a cura del comune e a spese dei medesimi = responsabili=20 dell'abuso.

2. Quando la demolizione non pu=F2 avvenire senza = pregiudizio=20 della parte eseguita in conformit=E0, il dirigente o il responsabile = dell'ufficio=20 applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito = in base=20 alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in=20 difformit=E0 dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari = al doppio=20 del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per = le opere=20 adibite ad usi diversi da quello residenziale.

2-bis. Le disposizioni del presente articolo si = applicano anche=20 agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, eseguiti in = parziale=20 difformit=E0 dalla denuncia di inizio attivit=E0.

 

Art. 35 (L)

Interventi abusivi realizzati su suoli di propriet=E0 = dello Stato=20 o di enti pubblici

 (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 14; = decreto-legge 13=20 maggio 1991, n. 152, art. 17-bis, convertito in legge 12 luglio 1991, n. = 203;=20 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)

1. Qualora sia accertata la realizzazione, da parte = di soggetti=20 diversi da quelli di cui all'articolo 28, di interventi in assenza di = permesso=20 di costruire, ovvero in totale o parziale difformit=E0 dal medesimo, su = suoli del=20 demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il dirigente o = il=20 responsabile dell'ufficio, previa diffida non rinnovabile, ordina al=20 responsabile dell'abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei = luoghi,=20 dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo.

2. La demolizione =E9 eseguita a cura del comune ed a = spese del=20 responsabile dell'abuso.

3. Resta fermo il potere di autotutela dello Stato e = degli enti=20 pubblici territoriali, nonch=E9 quello di altri enti pubblici, previsto = dalla=20 normativa vigente.

3-bis. Le disposizioni del presente articolo si = applicano anche=20 agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, eseguiti in = assenza di=20 denuncia di inizio attivit=E0, ovvero in totale o parziale difformit=E0 = dalla=20 stessa.

 

Art. 36 (L)

Accertamento di conformit=E0

(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 13)

1. In caso di interventi realizzati in assenza di = permesso di=20 costruire, o in difformit=E0 da esso, ovvero in assenza di denuncia di = inizio=20 attivit=E0 nelle ipotesi di cui all'articolo 22, comma 3, o in = difformit=E0 da essa,=20 fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, = comma 1,=20 34, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni = amministrative, il=20 responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono = ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla=20 disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della = realizzazione=20 dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda 

2. Il rilascio del permesso in sanatoria =E9 = subordinato al=20 pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in = misura=20 doppia, ovvero, in caso di gratuit=E0 a norma di legge, in misura pari a = quella=20 prevista dall'articolo 16. Nell'ipotesi di intervento realizzato in = parziale=20 difformit=E0, l'oblazione =E9 calcolata con riferimento alla parte di = opera difforme=20 dal permesso.

3. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il = dirigente o il=20 responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata=20 motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si = intende=20 rifiutata.

 

Art. 37 (L)

Interventi eseguiti in assenza o in difformit=E0 dalla = denuncia di=20 inizio attivit=E0 e accertamento di conformit=E0

(art. 4, comma 13 del decreto-legge n. 398 del 1993; = art. 10=20 della legge n. 47 del 1985)

1. La realizzazione di interventi edilizi di cui = all'articolo=20 22, commi 1 e 2, in assenza della o in difformit=E0 dalla denuncia di = inizio=20 attivit=E0 comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento = del valore=20 venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi = stessi e=20 comunque in misura non inferiore a 516 euro.

2. Quando le opere realizzate in assenza di denuncia = di inizio=20 attivit=E0 consistono in interventi di restauro e di risanamento = conservativo, di=20 cui alla lettera c) dell'articolo 3, eseguiti su immobili comunque = vincolati in=20 base a leggi statali e regionali, nonch=E9 dalle altre norme = urbanistiche vigenti,=20 l'autorit=E0 competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva=20 l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, = pu=F2=20 ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile ed = irroga=20 una sanzione pecuniaria da 516 euro a 10329 euro.

3. Qualora gli interventi di cui al comma 2 sono = eseguiti su=20 immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone indicate nella = lettera A=20 dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, il dirigente o = il=20 responsabile dell'ufficio richiede al Ministero per i beni e le = attivit=E0=20 culturali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o = la=20 irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 1. Se il parere = non viene=20 reso entro sessanta giorni dalla richiesta, il dirigente o il = responsabile=20 dell'ufficio provvede autonomamente. In tali casi non trova applicazione = la=20 sanzione pecuniaria da 516 euro a 10329 euro di cui al comma 2.

4. Ove l'intervento realizzato risulti conforme alla = disciplina=20 urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione=20 dell'intervento, sia al momento della presentazione della domanda, il=20 responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono ottenere = la=20 sanatoria dell'intervento versando la somma, non superiore a 5164 euro e = non=20 inferiore a 516 euro, stabilita dal responsabile del procedimento in = relazione=20 all'aumento di valore dell'immobile valutato dall'agenzia del = territorio.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, = comma 6, la=20 denuncia di inizio di attivit=E0 spontaneamente effettuata quando = l'intervento =E9=20 in corso di esecuzione, comporta il pagamento, a titolo di sanzione, = della somma=20 di 516 euro.

6. La mancata denuncia di inizio dell'attivit=E0 non = comporta=20 l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 44. Resta comunque = salva,=20 ove ne ricorrano i presupposti in relazione all'intervento realizzato,=20 l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 31, 33, 34, 35 e 44 e = dell'accertamento di conformit=E0 di cui all'articolo 36.

 

Art. 38 (L)

Interventi eseguiti in base a permesso annullato

(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 11; decreto = legislativo 18=20 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)

1. In caso di annullamento del permesso di costruire, = qualora=20 non sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi = delle=20 procedure amministrative o la restituzione in pristino, il dirigente o = il=20 responsabile del competente ufficio comunale applica una sanzione = pecuniaria=20 pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, = valutato=20 dall'agenzia del territorio, anche sulla base di accordi stipulati tra=20 quest'ultima e l'amministrazione comunale. La valutazione dell'agenzia = =E9=20 notificata all'interessato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio = e=20 diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa.

2. L'integrale corresponsione della sanzione = pecuniaria=20 irrogata produce i medesimi effetti del permesso di costruire in = sanatoria di=20 cui all'articolo 36.

2-bis. Le disposizioni del presente articolo si = applicano anche=20 agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, in caso di = accertamento=20 dell'inesistenza dei presupposti per la formazione del titolo.

 

Art. 39 (L)

Annullamento del permesso di costruire da parte della=20 regione

(legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 27, come = sostituito=20 dall'art. 7, legge 6 agosto 1967, n. 765; decreto del Presidente della=20 Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, art. 1)

1. Entro dieci anni dalla loro adozione le = deliberazioni ed i=20 provvedimenti comunali che autorizzano interventi non conformi a = prescrizioni=20 degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi o comunque in = contrasto=20 con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della loro = adozione,=20 possono essere annullati dalla regione.

2. Il provvedimento di annullamento =E9 emesso entro = diciotto=20 mesi dall'accertamento delle violazioni di cui al comma 1, ed =E9 = preceduto dalla=20 contestazione delle violazioni stesse al titolare del permesso, al = proprietario=20 della costruzione, al progettista, e al comune, con l'invito a = presentare=20 controdeduzioni entro un termine all'uopo prefissato.

3. In pendenza delle procedure di annullamento la = regione pu=F2=20 ordinare la sospensione dei lavori, con provvedimento da notificare a = mezzo di=20 ufficiale giudiziario, nelle forme e con le modalit=E0 previste dal = codice di=20 procedura civile, ai soggetti di cui al comma 2 e da comunicare al = comune.=20 L'ordine di sospensione cessa di avere efficacia se, entro sei mesi = dalla sua=20 notificazione, non sia stato emesso il decreto di annullamento di cui al = comma=20 1.

4. Entro sei mesi dalla data di adozione del = provvedimento di=20 annullamento, deve essere ordinata la demolizione delle opere eseguite = in base=20 al titolo annullato.

5. I provvedimenti di sospensione dei lavori e di = annullamento=20 vengono resi noti al pubblico mediante l'affissione nell'albo pretorio = del=20 comune dei dati relativi agli immobili e alle opere realizzate.

5-bis. Le disposizioni del presente articolo si = applicano anche=20 agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, non conformi a=20 prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi o = comunque in=20 contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della = scadenza del termine di 30 giorni dalla presentazione della denuncia di = inizio=20 attivit=E0.

 

Art. 40 (L)

Sospensione o demolizione di interventi abusivi da = parte della=20 regione

(legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 26, come = sostituito=20 dall'art. 6, legge 6 agosto 1967, n. 765; decreto del Presidente della=20 Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, art. 1)

1. In caso di interventi eseguiti in assenza di = permesso di=20 costruire o in contrasto con questo o con le prescrizioni degli = strumenti=20 urbanistici o della normativa urbanistico-edilizia, qualora il comune = non abbia=20 provveduto entro i termini stabiliti, la regione pu=F2 disporre la = sospensione o=20 la demolizione delle opere eseguite. Il provvedimento di demolizione =E9 = adottato=20 entro cinque anni dalla dichiarazione di agibilit=E0 = dell'intervento.

2. Il provvedimento di sospensione o di demolizione = =E9=20 notificato al titolare del permesso o, in mancanza di questo, al = committente, al=20 costruttore e al direttore dei lavori. Lo stesso provvedimento =E9 = comunicato=20 inoltre al comune.

3. La sospensione non pu=F2 avere una durata = superiore a tre mesi=20 dalla data della notifica entro i quali sono adottate le misure = necessarie per=20 eliminare le ragioni della difformit=E0, ovvero, ove non sia possibile, = per la=20 rimessa in pristino.

4. Con il provvedimento che dispone la modifica=20 dell'intervento, la rimessa in pristino o la demolizione delle opere =E9 = assegnato=20 un termine entro il quale il responsabile dell'abuso =E9 tenuto a = procedere, a=20 proprie spese e senza pregiudizio delle sanzioni penali, alla esecuzione = del=20 provvedimento stesso. Scaduto inutilmente tale termine, la regione = dispone=20 l'esecuzione in danno dei lavori. 

4-bis. Le disposizioni del presente articolo si = applicano anche=20 agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, realizzati in = assenza=20 di denuncia di inizio attivit=E0 o in contrasto con questa o con le = prescrizioni=20 degli strumenti urbanistici o della normativa urbanistico-edilizia = vigente al=20 momento della scadenza del termine di 30 giorni dalla presentazione = della=20 denuncia di inizio attivit=E0.

 

Art. 41 (L)

Demolizione di opere abusive

 (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 27, commi = 1, 2, 5;=20 legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 56; decreto legislativo 18 = agosto=20 2000, n. 267, articoli 107 e 109)

1. In tutti i casi in cui la demolizione deve = avvenire a cura=20 del comune, essa =E9 disposta dal dirigente o dal responsabile del = competente=20 ufficio comunale su valutazione tecnico-economica approvata dalla giunta = comunale.

2. I relativi lavori sono affidati, anche a = trattativa privata=20 ove ne sussistano i presupposti, ad imprese tecnicamente e = finanziariamente=20 idonee.

3. Nel caso di impossibilit=E0 di affidamento dei = lavori, il=20 dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale ne d=E0 = notizia=20 all'ufficio territoriale del Governo, il quale provvede alla demolizione = con i=20 mezzi a disposizione della pubblica amministrazione, ovvero tramite = impresa=20 finanziariamente e tecnicamente idonea se i lavori non siano eseguibili = in=20 gestione diretta.

4. Qualora sia necessario procedere alla demolizione = di opere=20 abusive =E9 possibile avvalersi, per il tramite dei provveditorati alle = opere=20 pubbliche, delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, = sulla=20 base di apposita convenzione stipulata d'intesa fra il Ministro delle=20 infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro della difesa.

5. =C9 in ogni caso ammesso il ricorso a procedure = negoziate=20 aperte, per l'aggiudicazione di contratti d'appalto per demolizioni da = eseguirsi=20 all'occorrenza.

 

Art. 42 (L)

Ritardato od omesso versamento del contributo di = costruzione

(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 3)

1. Le regioni determinano le sanzioni per il = ritardato o=20 mancato versamento del contributo di costruzione in misura non inferiore = a=20 quanto previsto nel presente articolo e non superiore al doppio.

2. Il mancato versamento, nei termini stabiliti, del = contributo=20 di costruzione di cui all'articolo 16 comporta:

a) l'aumento del contributo in misura pari al 20 per = cento=20 qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi = centoventi=20 giorni;

b) l'aumento del contributo in misura pari al 50 per = cento=20 quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si = protrae non=20 oltre i successivi sessanta giorni;

c) l'aumento del contributo in misura pari al 100 per = cento=20 quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si = protrae non=20 oltre i successivi sessanta giorni.

3. Le misure di cui alle lettere precedenti non si=20 cumulano.

4. Nel caso di pagamento rateizzato le norme di cui = al secondo=20 comma si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate.

5. Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera = c) del=20 comma 2, il comune provvede alla riscossione coattiva del complessivo = credito=20 nei modi previsti dall'articolo 43.

6. In mancanza di leggi regionali che determinino la = misura=20 delle sanzioni di cui al presente articolo, queste saranno applicate = nelle=20 misure indicate nel comma 2.

 

Art. 43 (L)

Riscossione

(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 16)

1. I contributi, le sanzioni e le spese di cui ai = titoli II e=20 IV della parte I del presente testo unico sono riscossi secondo le norme = vigenti=20 in materia di riscossione coattiva delle entrate dell'ente procedente. =

 

Art. 44 (L)

Sanzioni penali

(legge 28 febbraio 1985, n. 47, articoli 19 e 20; = decreto-legge=20 23 aprile 1985, n. 146, art. 3, convertito, con modificazioni, in legge = 21=20 giugno 1985, n. 298).

1. Salvo che il fatto costituisca pi=F9 grave reato e ferme le = sanzioni=20 amministrative, si applica:

a) l'ammenda fino a 10329 euro per l'inosservanza = delle norme,=20 prescrizioni e modalit=E0 esecutive previste dal presente titolo, in = quanto=20 applicabili, nonch=E9 dai regolamenti edilizi, dagli strumenti = urbanistici e dal=20 permesso di costruire;

b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 5164 euro = a 51645=20 euro nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformit=E0 o assenza = del=20 permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di = sospensione;

c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 15493 = euro a 51645=20 euro i nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, = come=20 previsto dal primo comma dell'articolo 30. La stessa pena si applica = anche nel=20 caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, = artistico,=20 archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in = totale=20 difformit=E0 o in assenza del permesso.

2. La sentenza definitiva del giudice penale che = accerta che vi=20 =E9 stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni, = abusivamente=20 lottizzati e delle opere abusivamente costruite. Per effetto della = confisca i=20 terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del = comune nel=20 cui territorio =E9 avvenuta la lottizzazione. La sentenza definitiva =E9 = titolo per=20 la immediata trascrizione nei registri immobiliari.

2-bis. Le disposizioni del presente articolo si = applicano anche=20 agli interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante denuncia = di=20 inizio attivit=E0 ai sensi dell'articolo 22, comma 3, eseguiti in = assenza o in=20 totale difformit=E0 dalla stessa.

 

Art. 45 (L)

Norme relative all'azione penale

(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 22)

1. L'azione penale relativa alle violazioni edilizie = rimane=20 sospesa finch=E9 non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi = di=20 sanatoria di cui all'articolo 36.

2. Nel caso di ricorso giurisdizionale avverso il = diniego del=20 permesso in sanatoria di cui all'articolo 36, l'udienza viene fissata = d'ufficio=20 dal presidente del tribunale amministrativo regionale per una data = compresa=20 entro il terzo mese dalla presentazione del ricorso.

3. Il rilascio in sanatoria del permesso di costruire = estingue=20 i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti. =

 

Art. 46 (L)

Nullit=E0 degli atti giuridici relativi ad edifici la = cui=20 costruzione abusiva sia iniziata dopo il 17 marzo 1985

(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 17; decreto-legge = 23 aprile=20 1985, n. 146, art. 8)

1. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in = forma=20 privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento = della=20 comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui=20 costruzione =E9 iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono = essere=20 stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, = gli=20 estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria. Tali = disposizioni=20 non si applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di = diritti=20 reali di garanzia o di servit=F9.

2. Nel caso in cui sia prevista, ai sensi = dell'articolo 38,=20 l'irrogazione di una sanzione soltanto pecuniaria, ma non il rilascio = del=20 permesso in sanatoria, agli atti di cui al comma 1 deve essere allegata = la prova=20 dell'integrale pagamento della sanzione medesima.

3. La sentenza che accerta la nullit=E0 degli atti di = cui al=20 comma 1 non pregiudica i diritti di garanzia o di servit=F9 acquisiti in = base ad=20 un atto iscritto o trascritto anteriormente alla trascrizione della = domanda=20 diretta a far accertare la nullit=E0 degli atti.

4. Se la mancata indicazione in atto degli estremi = non sia=20 dipesa dalla insussistenza del permesso di costruire al tempo in cui gli = atti=20 medesimi sono stati stipulati, essi possono essere confermati anche da = una sola=20 delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del = precedente,=20 che contenga la menzione omessa.

5. Le nullit=E0 di cui al presente articolo non si = applicano agli=20 atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o = concorsuali.=20 L'aggiudicatario, qualora l'immobile si trovi nelle condizioni previste = per il=20 rilascio del permesso di costruire in sanatoria, dovr=E0 presentare = domanda di=20 permesso in sanatoria entro centoventi giorni dalla notifica del decreto = emesso=20 dalla autorit=E0 giudiziaria.

5-bis. Le disposizioni del presente articolo si = applicano anche=20 agli interventi edilizi realizzati mediante denuncia di inizio = attivit=E0 ai sensi=20 dell'articolo 22, comma 3, qualora nell'atto non siano indicati gli = estremi=20 della stessa.

 

Art. 47 (L)

Sanzioni a carico dei notai

(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 21)

1. Il ricevimento e l'autenticazione da parte dei = notai di atti=20 nulli previsti dagli articoli 46 e 30 e non convalidabili costituisce = violazione=20 dell'articolo 28 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive=20 modificazioni, e comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla = legge=20 medesima.

2. Tutti i pubblici ufficiali, ottemperando a quanto = disposto=20 dall'articolo 30, sono esonerati da responsabilit=E0 inerente al = trasferimento o=20 alla divisione dei terreni; l'osservanza della formalit=E0 prevista dal = comma 6=20 dello stesso articolo 30 tiene anche luogo della denuncia  di cui=20 all'articolo 331 del codice di procedura penale.

 

Art. 48 (L)

Aziende erogatrici di servizi pubblici

(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 45)

1. =C9 vietato a tutte le aziende erogatrici di = servizi pubblici=20 somministrare le loro forniture per l'esecuzione di opere prive di = permesso di=20 costruire, nonch=E9 ad opere in assenza di titolo iniziate dopo il 30 = gennaio 1977=20 e per le quali non siano stati stipulati contratti di somministrazione=20 anteriormente al 17 marzo 1985.

2. Il richiedente il servizio =E9 tenuto ad allegare = alla domanda=20 una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi e per gli = effetti=20 dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre = 2000,=20 n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e = regolamentari in=20 materia di documentazione amministrativa, indicante gli estremi del = permesso di=20 costruire, o, per le opere abusive, gli estremi del permesso in = sanatoria,=20 ovvero copia della domanda di permesso in sanatoria corredata della = prova del=20 pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione per intero = nell'ipotesi=20 dell'articolo 36 e limitatamente alle prime due rate nell'ipotesi = dell'articolo=20 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il contratto stipulato in = difetto di=20 tali dichiarazioni =E9 nullo e il funzionario della azienda erogatrice, = cui sia=20 imputabile la stipulazione del contratto stesso, =E9 soggetto ad una = sanzione=20 pecuniaria da 2582 euro a 7746 euro. Per le opere che gi=E0 usufruiscono = di un=20 servizio pubblico, in luogo della documentazione di cui al precedente = comma, pu=F2=20 essere prodotta copia di una fattura, emessa dall'azienda erogante il = servizio,=20 dalla quale risulti che l'opera gi=E0 usufruisce di un pubblico = servizio.

3. Per le opere iniziate anteriormente al 30 gennaio = 1977, in=20 luogo degli estremi della licenza edilizia pu=F2 essere prodotta una = dichiarazione=20 sostitutiva di atto notorio rilasciata dal proprietario o altro avente = titolo,=20 ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, = n. 445,=20 recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in = materia=20 di documentazione amministrativa, attestante che l'opera =E9 stata = iniziata in=20 data anteriore al 30 gennaio 1977. Tale dichiarazione pu=F2 essere = ricevuta e=20 inserita nello stesso contratto, ovvero in documento separato da = allegarsi al=20 contratto medesimo.

3-bis. Le disposizioni del presente articolo si = applicano anche=20 agli interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante denuncia = di=20 inizio attivit=E0 ai sensi dell'articolo 22, comma 3, eseguiti in = assenza della=20 stessa.

 

Capo III

Disposizioni fiscali

 

Art. 49 (L)

Disposizioni fiscali

(legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41-ter)

1. Fatte salve le sanzioni di cui al presente titolo, = gli=20 interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo = stesso,=20 ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non = beneficiano delle=20 agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, n=E9 di contributi o = altre=20 provvidenze dello Stato o di enti pubblici. Il contrasto deve riguardare = violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che = eccedano per=20 singola unit=E0 immobiliare il due per cento delle misure prescritte, = ovvero il=20 mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel = programma=20 di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani = particolareggiati di=20 esecuzione.

2. =C9 fatto obbligo al comune di segnalare = all'amministrazione=20 finanziaria, entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori o dalla = richiesta del=20 certificato di agibilit=E0, ovvero dall'annullamento del titolo = edilizio, ogni=20 inosservanza comportante la decadenza di cui al comma precedente.

3. Il diritto dell'amministrazione finanziaria a = recuperare le=20 imposte dovute in misura ordinaria per effetto della decadenza stabilita = dal=20 presente articolo si prescrive col decorso di tre anni dalla data di = ricezione=20 della segnalazione del comune.

4. In caso di revoca o decadenza dai benefici = suddetti il=20 committente =E9 responsabile dei danni nei confronti degli aventi causa. =

 

Art. 50 (L)

Agevolazioni tributarie in caso di sanatoria

(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 46)

1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo = 49, le=20 agevolazioni tributarie in materia di tasse ed imposte indirette sugli = affari si=20 applicano agli atti stipulati dopo il 17 marzo 1985, qualora ricorrano = tutti i=20 requisiti previsti dalle vigenti disposizioni agevolative ed a = condizione che=20 copia conforme del provvedimento di sanatoria venga presentata, = contestualmente=20 all'atto da registrare, all'amministrazione cui compete la = registrazione. In=20 mancanza del provvedimento definitivo di sanatoria, per conseguire in = via=20 provvisoria le agevolazioni deve essere prodotta, al momento della = registrazione=20 dell'atto, copia della domanda di permesso in sanatoria presentata al = comune,=20 con la relativa ricevuta rilasciata dal comune stesso. L'interessato, a = pena di=20 decadenza dai benefici, deve presentare al competente ufficio=20 dell'amministrazione finanziaria copia del provvedimento definitivo di = sanatoria=20 entro sei mesi dalla sua notifica o, nel caso che questo non sia = intervenuto, a=20 richiesta dell'ufficio, dichiarazione del comune che attesti che la = domanda non=20 ha ancora ottenuto definizione.

2. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo = 49, per i=20 fabbricati costruiti senza permesso o in contrasto con la stesso, ovvero = sulla=20 base di permesso successivamente annullato, si applica la esenzione = dall'imposta=20 comunale sugli immobili, qualora ricorrano i requisiti tipologici di = inizio e=20 ultimazione delle opere in virt=F9 dei quali sarebbe spettata, per il = periodo di=20 dieci anni a decorrere dal 17 marzo 1985. L'esenzione si applica a = condizione=20 che l'interessato ne faccia richiesta all'ufficio competente del suo = domicilio=20 fiscale, allegando copia della domanda indicata nel comma precedente con = la=20 relativa ricevuta rilasciata dal comune. Alla scadenza di ogni anno dal = giorno=20 della presentazione della domanda suddetta, l'interessato, a pena di = decadenza=20 dai benefici, deve presentare, entro novanta giorni da tale scadenza,=20 all'ufficio competente copia del provvedimento definitivo di sanatoria, = o in=20 mancanza di questo, una dichiarazione del comune, ovvero una = dichiarazione=20 sostitutiva di atto notorio, attestante che la domanda non ha ancora = ottenuto=20 definizione.

3. La omessa o tardiva presentazione del = provvedimento di=20 sanatoria comporta il pagamento dell'imposta comunale sui redditi e = delle altre=20 imposte dovute nella misura ordinaria, nonch=E9 degli interessi di mora = stabiliti=20 per i singoli tributi.

4. Il rilascio del permesso in sanatoria, per le = opere o le=20 parti di opere abusivamente realizzate, produce automaticamente, qualora = ricorrano tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni = agevolative, la=20 cessazione degli effetti dei provvedimenti di revoca o di decadenza = previsti=20 dall'articolo 49.

5. In attesa del provvedimento definitivo di = sanatoria, per il=20 conseguimento in via provvisoria degli effetti previsti dal comma 4, = deve essere=20 prodotta da parte dell'interessato alle amministrazioni finanziarie = competenti=20 copia autenticata della domanda di permesso in sanatoria, corredata = della prova=20 del pagamento delle somme dovute fino al momento della presentazione = della=20 istanza di cui al presente comma.

6. Non si fa comunque luogo al rimborso dell'imposta = comunale=20 sui redditi e delle altre imposte eventualmente gi=E0 pagate.

 

Art. 51 (L)

Finanziamenti pubblici e sanatoria

(legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 50)

1. La concessione di indennizzi, ai sensi della = legislazione=20 sulle calamit=E0 naturali, =E9 esclusa nei casi in cui gli immobili = danneggiati=20 siano stati eseguiti abusivamente in zone alluvionali; la citata = concessione di=20 indennizzi =E9 altres=EC esclusa per gli immobili edificati in zone = sismiche senza i=20 prescritti criteri di sicurezza e senza che sia intervenuta sanatoria. =

 

Parte II

NORMATIVA TECNICA PER L'EDILIZIA

 

Capo I

Disposizioni di carattere generale

 

Art. 52 (L)

Tipo di strutture e norme tecniche

(legge 3 febbraio 1974, n. 64, articoli 1 e 32, comma = 1)

1. In tutti i comuni della Repubblica le costruzioni = sia=20 pubbliche sia private debbono essere realizzate in osservanza delle = norme=20 tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi fissate con decreti del = Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio = superiore dei=20 lavori pubblici che si avvale anche della collaborazione del Consiglio = nazionale=20 delle ricerche. Qualora le norme tecniche riguardino costruzioni in zone = sismiche esse sono adottate di concerto con il Ministro per l'interno. = Dette=20 norme definiscono:

a) i criteri generali tecnico-costruttivi per la = progettazione,=20 esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro=20 consolidamento;

b) i carichi e sovraccarichi e loro combinazioni, = anche in=20 funzione del tipo e delle modalit=E0 costruttive e della destinazione = dell'opera,=20 nonch=E9 i criteri generali per la verifica di sicurezza delle = costruzioni;

c) le indagini sui terreni e sulle rocce, la = stabilit=E0 dei=20 pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le precisazioni = tecniche=20 per la progettazione, esecuzione e collaudo delle opere di sostegno = delle terre=20 e delle opere di fondazione; i criteri generali e le precisazioni = tecniche per=20 la progettazione, esecuzione e collaudo di opere speciali, quali ponti, = dighe,=20 serbatoi, tubazioni, torri, costruzioni prefabbricate in genere, = acquedotti,=20 fognature;

d) la protezione delle costruzioni dagli incendi.

2. Qualora vengano usati sistemi costruttivi diversi = da quelli=20 in muratura o con ossatura portante in cemento armato normale e = precompresso,=20 acciaio o sistemi combinati dei predetti materiali, per edifici con = quattro o=20 pi=F9 piani entro e fuori terra, l'idoneit=E0 di tali sistemi deve = essere comprovata=20 da una dichiarazione rilasciata dal presidente del Consiglio superiore = dei=20 lavori pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio.

3. Le norme tecniche di cui al presente articolo e i = relativi=20 aggiornamenti entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione dei=20 rispettivi decreti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. =

 

Art. 53 (L)

Definizioni

(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 1, primo, = secondo e terzo=20 comma)

1. Ai fini del presente testo unico si considerano:

a) opere in conglomerato cementizio armato normale, = quelle=20 composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed = armature che=20 assolvono ad una funzione statica;

b) opere in conglomerato cementizio armato = precompresso, quelle=20 composte di strutture in conglomerato cementizio ed armature nelle quali = si=20 imprime artificialmente uno stato di sollecitazione addizionale di = natura ed=20 entit=E0 tali da assicurare permanentemente l'effetto statico = voluto;

c) opere a struttura metallica quelle nelle quali la statica =E9 = assicurata in=20 tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli. =

 

Art. 54 (L)

Sistemi costruttivi

(legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 5, art. 6, primo = comma, art.=20 7, primo comma, art. 8, primo comma)

1. Gli edifici possono essere costruiti con:

a) struttura intelaiata in cemento armato normale o=20 precompresso, acciaio o sistemi combinati dei predetti materiali;

b) struttura a pannelli portanti;

c) struttura in muratura;

d) struttura in legname.

2. Ai fini di questo testo unico si considerano:

a) costruzioni in muratura, quelle nelle quali la = muratura ha=20 funzione portante;

b) strutture a pannelli portanti, quelle formate con=20 l'associazione di pannelli verticali prefabbricati (muri), di altezza = pari ad un=20 piano e di larghezza superiore ad un metro, resi solidali a strutture=20 orizzontali (solai) prefabbricate o costruite in opera;

c) strutture intelaiate, quelle costituite da aste = rettilinee o=20 curvilinee, comunque vincolate fra loro ed esternamente.

 

Art. 55 (L)

Edifici in muratura

(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 6, secondo = comma)

1. Le costruzioni in muratura devono presentare = adeguate=20 caratteristiche di solidariet=E0 fra gli elementi strutturali che le = compongono, e=20 di rigidezza complessiva secondo le indicazioni delle norme tecniche di = cui=20 all'articolo 83.

 

Art. 56 (L)

Edifici con struttura a pannelli portanti

(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 7, secondo, terzo, = quarto e=20 quinto comma)

1. Le strutture a pannelli portanti devono essere = realizzate in=20 calcestruzzo pieno od alleggerito, semplice, armato normale o = precompresso,=20 presentare giunzioni eseguite in opera con calcestruzzo o malta = cementizia, ed=20 essere irrigidite da controventamenti opportuni, costituiti dagli stessi = pannelli verticali sovrapposti o da lastre in calcestruzzo realizzate in = opera;=20 i controventamenti devono essere orientati almeno secondo due direzioni=20 distinte.

2. Il complesso scatolare costituito dai pannelli = deve=20 realizzare un organismo statico capace di assorbire le azioni sismiche = di cui=20 all'articolo 85.

3. La trasmissione delle azioni mutue tra i diversi = elementi=20 deve essere assicurata da armature metalliche.

4. L'idoneit=E0 di tali sistemi costruttivi, anche in = funzione=20 del grado di sismicit=E0, deve essere comprovata da una dichiarazione = rilasciata=20 dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, su conforme = parere=20 dello stesso Consiglio.

 

Art. 57 (L)

Edifici con strutture intelaiate

(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 8, secondo periodo = del primo=20 comma, secondo, terzo e quarto comma)

1. Nelle strutture intelaiate possono essere compresi = elementi=20 irrigidenti costituiti da:

a) strutture reticolate in acciaio, calcestruzzo = armato normale=20 o precompresso;

b) elementi-parete in acciaio, calcestruzzo armato = normale o=20 precompresso.

2. Gli elementi irrigidenti devono essere = opportunamente=20 collegati alle intelaiature della costruzione in modo che sia assicurata = la=20 trasmissione delle azioni sismiche agli irrigidimenti stessi.

3. Il complesso resistente deve essere proporzionato = in modo da=20 assorbire le azioni sismiche definite dalle norme tecniche di cui = all'articolo=20 83.

4. Le murature di tamponamento delle strutture = intelaiate=20 devono essere efficacemente collegate alle aste della struttura stessa = secondo=20 le modalit=E0 specificate dalle norme tecniche di cui all'articolo 83. =

 

Art. 58 (L)

Produzione in serie in stabilimenti di manufatti in = conglomerato=20 normale e precompresso e di manufatti complessi in metallo

 (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 9)

1. Le ditte che procedono alla costruzione di = manufatti in=20 conglomerato armato normale o precompresso ed in metallo, fabbricati in = serie e=20 che assolvono alle funzioni indicate negli articoli 53, comma 1 e 64, = comma 1,=20 hanno l'obbligo di darne preventiva comunicazione al Servizio Tecnico = Centrale=20 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con apposita = relazione nella=20 quale debbono:

a) descrivere ciascun tipo di struttura indicando le = possibili=20 applicazioni e fornire i calcoli relativi, con particolare riguardo a = quelli=20 riferentisi a tutto il comportamento sotto carico fino a fessurazione e=20 rottura;

b) precisare le caratteristiche dei materiali = impiegati sulla=20 scorta di prove eseguite presso uno dei laboratori di cui all'articolo = 59;

c) indicare, in modo particolareggiato, i metodi = costruttivi e=20 i procedimenti seguiti per la esecuzione delle strutture;

d) indicare i risultati delle prove eseguite presso = uno dei=20 laboratori di cui all'articolo 59.

2. Tutti gli elementi precompressi debbono essere = chiaramente e=20 durevolmente contrassegnati onde si possa individuare la serie di = origine.

3. Per le ditte che costruiscono manufatti complessi = in metallo=20 fabbricati in serie, i quali assolvono alle funzioni indicate negli = articoli 53,=20 comma 1 e 64, comma 1, la relazione di cui al comma 1 del presente = articolo deve=20 descrivere ciascun tipo di struttura, indicando le possibili = applicazioni e=20 fornire i calcoli relativi.

4. Le ditte produttrici di tutti i manufatti di cui = ai comma=20 precedenti sono tenute a fornire tutte le prescrizioni relative alle = operazioni=20 di trasporto e di montaggio dei loro manufatti.

5. La responsabilit=E0 della rispondenza dei prodotti = rimane a=20 carico della ditta produttrice, che =E9 obbligata a corredare la = fornitura con i=20 disegni del manufatto e l'indicazione delle sue caratteristiche di = impiego.

6. Il progettista delle strutture =E9 responsabile = dell'organico=20 inserimento e della previsione di utilizzazione dei manufatti di cui = sopra nel=20 progetto delle strutture dell'opera.

 

Art. 59 (L)

Laboratori

(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 20)

1. Agli effetti del presente testo unico sono = considerati=20 laboratori ufficiali:

a) i laboratori degli istituti universitari dei = politecnici e=20 delle facolt=E0 di ingegneria e delle facolt=E0 o istituti universitari = di=20 architettura;

b) il laboratorio di scienza delle costruzioni del = centro studi=20 ed esperienze dei servizi antincendi e di protezione civile (Roma).

2. Il Ministro per le infrastrutture e i trasporti, = sentito il=20 Consiglio superiore dei lavori pubblici, pu=F2 autorizzare con proprio = decreto, ai=20 sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare prove su = materiali da=20 costruzione, comprese quelle geotecniche su terreni e rocce.

3. L'attivit=E0 dei laboratori, ai fini del presente = capo, =E9=20 servizio di pubblica utilit=E0.

 

Art. 60 (L)

Emanazione di norme tecniche

(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 21)

1. Il Ministro per le infrastrutture e i trasporti, = sentito il=20 Consiglio superiore dei lavori pubblici che si avvale anche della = collaborazione=20 del Consiglio nazionale delle ricerche, predispone, modifica ed aggiorna = le=20 norme tecniche alle quali si uniformano le costruzioni di cui al capo = secondo.=20

 

Art. 61 (L)

Abitati da consolidare

(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 2)

1. In tutti i territori comunali o loro parti, nei = quali siano=20 intervenuti od intervengano lo Stato o la regione per opere di = consolidamento di=20 abitato ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445 e successive = modificazioni ed=20 integrazioni, nessuna opera e nessun lavoro, salvo quelli di = manutenzione=20 ordinaria o di rifinitura, possono essere eseguiti senza la preventiva=20 autorizzazione del competente ufficio tecnico della regione.

2. Le opere di consolidamento, nei casi di urgenza = riconosciuta=20 con ordinanza del competente ufficio tecnico regionale o comunale, = possono=20 eccezionalmente essere intraprese anche prima della predetta = autorizzazione, la=20 quale comunque dovr=E0 essere richiesta nel termine di cinque giorni = dall'inizio=20 dei lavori.

 

Art. 62 (L)

Utilizzazione di edifici

(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 28)

1. Il rilascio della licenza d'uso per gli edifici = costruiti in=20 cemento armato e dei certificati di agibilit=E0 da parte dei comuni =E9 = condizionato=20 all'esibizione di un certificato da rilasciarsi dall'ufficio tecnico = della=20 regione, che attesti la perfetta rispondenza dell'opera eseguita alle = norme del=20 capo quarto.

 

Art. 63 (L)

Opere pubbliche

1. Quando si tratti di opere eseguite dai soggetti di = cui=20 all'art. 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, le norme della presente = parte=20 si applicano solo nel caso in cui non sia diversamente disposto dalla = citata=20 legge n. 109 del 1994, dal decreto del Presidente della Repubblica 21 = dicembre=20 1999, n. 544, dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio = 2000, n. 34=20 e dal decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145.

 

Capo II

Disciplina delle opere di conglomerato cementizio = armato,=20 normale e precompresso ed a struttura metallica

 

Sezione I

Adempimenti

 

Art. 64 (L)

Progettazione, direzione, esecuzione, = responsabilit=E0

(legge n. 1086 del 1971, art. 1, quarto comma; art. 2, = primo e=20 secondo comma; art. 3, primo e secondo comma)

1. La realizzazione delle opere di conglomerato = cementizio=20 armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, deve avvenire = in modo=20 tale da assicurare la perfetta stabilit=E0 e sicurezza delle strutture e = da=20 evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumit=E0.

2. La costruzione delle opere di cui all'articolo 53, = comma 1,=20 deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un tecnico = abilitato,=20 iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze = stabilite dalle=20 leggi sugli ordini e collegi professionali.

3. L'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la = direzione=20 di un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle = proprie=20 competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi = professionali.

4. Il progettista ha la responsabilit=E0 diretta = della=20 progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate.

5. Il direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno = per la=20 parte di sua competenza, hanno la responsabilit=E0 della rispondenza = dell'opera al=20 progetto, dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione del progetto, = della=20 qualit=E0 dei materiali impiegati, nonch=E9, per quanto riguarda gli = elementi=20 prefabbricati, della posa in opera.

 

Art. 65 (R)

Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a = struttura=20 ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e = precompresso ed a=20 struttura metallica. (legge n. 1086 del 1971, articoli 4 e 6)

Articolo 65 (R) cos=EC rettificato dal: Comunicato = relativo al=20 decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante: = "Testo=20 unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia = edilizia. (Testo=20 A).". (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 239/L alla = Gazzetta=20 Ufficiale - serie generale - n. 245 del 20 ottobre 2001). Gazzetta = Ufficiale N.=20 47 del 25 Febbraio 2002.

1. Le opere di conglomerato cementizio armato, = normale e=20 precompresso ed a struttura metallica, prima del loro inizio, devono = essere=20 denunciate dal costruttore allo sportello unico, che provvede a = trasmettere tale=20 denuncia al competente ufficio tecnico regionale.

2. Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i = recapiti=20 del committente, del progettista delle strutture, del direttore dei = lavori e del=20 costruttore.

3. Alla denuncia devono essere allegati:

a) il progetto dell'opera in triplice copia, firmato = dal=20 progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le = calcolazioni=20 eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto = altro=20 occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei = riguardi=20 della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;

b) una relazione illustrativa in triplice copia = firmata dal=20 progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le=20 caratteristiche, le qualit=E0 e le dosature dei materiali che verranno = impiegati=20 nella costruzione.

4. Lo sportello unico restituisce al costruttore, = all'atto=20 stesso della presentazione, una copia del progetto e della relazione con = l'attestazione dell'avvenuto deposito.

5. Anche le varianti che nel corso dei lavori si = intendano=20 introdurre alle opere di cui al comma 1, previste nel progetto = originario,=20 devono essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione, = allo=20 sportello unico nella forma e con gli allegati previsti nel presente=20 articolo.

6. A strutture ultimate, entro il termine di sessanta = giorni,=20 il direttore dei lavori deposita presso lo sportello unico una = relazione,=20 redatta in triplice copia, sull'adempimento degli obblighi di cui ai = commi 1, 2=20 e 3, esponendo:

a) i certificati delle prove sui materiali impiegati = emessi da=20 laboratori di cui all'articolo 59;

b) per le opere in conglomerato armato precompresso, = ogni=20 indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in=20 coazione;

c) l'esito delle eventuali prove di carico, allegando = le copie=20 dei relativi verbali firmate per copia conforme.

7. Lo sportello unico restituisce al direttore dei = lavori,=20 all'atto stesso della presentazione, una copia della relazione di cui al = comma 6=20 con l'attestazione dell'avvenuto deposito, e provvede a trasmettere una = copia di=20 tale relazione al competente ufficio tecnico regionale.

8. Il direttore dei lavori consegna al collaudatore = la=20 relazione, unitamente alla restante documentazione di cui al comma 6. =

 

Art. 66 (L)

Documenti in cantiere

(legge n. 1086 del 1971, art. 5)

1. Nei cantieri, dal giorno di inizio delle opere, di = cui=20 all'articolo 53, comma 1, a quello di ultimazione dei lavori, devono = essere=20 conservati gli atti indicati all'articolo 65, commi 3 e 4, datati e = firmati=20 anche dal costruttore e dal direttore dei lavori, nonch=E9 un apposito = giornale=20 dei lavori.

2. Della conservazione e regolare tenuta di tali = documenti =E9=20 responsabile il direttore dei lavori. Il direttore dei lavori =E9 anche = tenuto a=20 vistare periodicamente, ed in particolare nelle fasi pi=F9 importanti=20 dell'esecuzione, il giornale dei lavori.

 

Art. 67 (L, comma 1, 2, 4 e 8; R, i commi 3, 5, 6 e = 7)

Collaudo statico

(legge 5 novembre 1971, n. 1086, articoli 7 e 8)

1. Tutte le costruzioni di cui all'articolo 53, comma = 1, la cui=20 sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumit=E0 devono = essere=20 sottoposte a collaudo statico.

2. Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o = da un=20 architetto, iscritto all'albo da almeno dieci anni, che non sia = intervenuto in=20 alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell'opera.

3. Contestualmente alla denuncia prevista = dall'articolo 65, il=20 direttore dei lavori =E9 tenuto a presentare presso lo sportello unico = l'atto di=20 nomina del collaudatore scelto dal committente e la contestuale = dichiarazione di=20 accettazione dell'incarico, corredati da certificazione attestante le = condizioni=20 di cui al comma 2.

4. Quando non esiste il committente ed il costruttore = esegue in=20 proprio, =E9 fatto obbligo al costruttore di chiedere, anteriormente = alla=20 presentazione della denuncia di inizio dei lavori, all'ordine = provinciale degli=20 ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di una terna di=20 nominativi fra i quali sceglie il collaudatore.

5. Completata la struttura con la copertura = dell'edificio, il=20 direttore dei lavori ne d=E0 comunicazione allo sportello unico e al = collaudatore=20 che ha 60 giorni di tempo per effettuare il collaudo.

6. In corso d'opera possono essere eseguiti collaudi = parziali=20 motivati da difficolt=E0 tecniche e da complessit=E0 esecutive = dell'opera, fatto=20 salvo quanto previsto da specifiche disposizioni.

7. Il collaudatore redige, sotto la propria = responsabilit=E0, il=20 certificato di collaudo in tre copie che invia al competente ufficio = tecnico=20 regionale e al committente, dandone contestuale comunicazione allo = sportello=20 unico.

8. Per il rilascio di licenza d'uso o di agibilit=E0, = se=20 prescritte, occorre presentare all'amministrazione comunale una copia = del=20 certificato di collaudo.

 

Sezione II

Vigilanza

 

Art. 68 (L)

Controlli

(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 10)

1. Il dirigente o il responsabile del competente = ufficio=20 comunale, nel cui territorio vengono realizzate le opere indicate = nell'articolo=20 53, comma 1, ha il compito di vigilare sull'osservanza degli adempimenti = preposti dal presente testo unico: a tal fine si avvale dei funzionari = ed agenti=20 comunali.

2. Le disposizioni del precedente comma non si = applicano alle=20 opere costruite per conto dello Stato e per conto delle regioni, delle = province=20 e dei comuni, aventi un ufficio tecnico con a capo un ingegnere.

 

Art. 69 (L)

Accertamenti delle violazioni

(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 11)

1. I funzionari e agenti comunali che accertino = l'inosservanza=20 degli adempimenti previsti nei precedenti articoli, redigono processo = verbale=20 che, a cura del dirigente o responsabile del competente ufficio = comunale, verr=E0=20 inoltrato all'Autorit=E0 giudiziaria competente ed all'ufficio tecnico = della=20 regione per i provvedimenti di cui all'articolo 70.

 

Art. 70 (L)

Sospensione dei lavori

(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 12)

1. Il dirigente dell'ufficio tecnico regionale, = ricevuto il=20 processo verbale redatto a norma dell'articolo 69 ed eseguiti gli = opportuni=20 accertamenti, ordina, con decreto notificato a mezzo di messo comunale, = al=20 committente, al direttore dei lavori e al costruttore la sospensione dei = lavori.

2. I lavori non possono essere ripresi finch=E9 il = dirigente=20 dell'ufficio tecnico regionale non abbia accertato che sia stato = provveduto agli=20 adempimenti previsti dal presente capo.

3. Della disposta sospensione =E9 data comunicazione = al dirigente=20 del competente ufficio comunale perch=E9 ne curi l'osservanza.

 

Sezione III

Norme penali

 

Art. 71 (L)

Lavori abusivi

(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 13)

1. Chiunque commette, dirige e, in qualit=E0 di = costruttore,=20 esegue le opere previste dal presente capo, o parti di esse, in = violazione=20 dell'articolo 64, commi 2, 3 e 4, =E9 punito con l'arresto fino a tre = mesi o con=20 l'ammenda da 103 euro a 1032 euro.

2. =C9 soggetto alla pena dell'arresto fino ad un = anno, o=20 dell'ammenda da 1032 euro a 10329 euro, chi produce in serie manufatti = in=20 conglomerato armato normale o precompresso o manufatti complessi in = metalli=20 senza osservare le disposizioni dell'articolo 58.

 

Art. 72 (L)

Omessa denuncia dei lavori

(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 14)

1. Il costruttore che omette o ritarda la denuncia = prevista=20 dall'articolo 65 =E9 punito con l'arresto fino a tre mesi o con = l'ammenda da 103=20 euro a 1032 euro.

 

Art. 73 (L)

Responsabilit=E0 del direttore dei lavori

(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 15)

1. Il direttore dei lavori che non ottempera alle = prescrizioni=20 indicate nell'articolo 66 =E9 punito con l'ammenda da 41 euro a 206 = euro.

2. Alla stessa pena soggiace il direttore dei lavori = che omette=20 o ritarda la presentazione al competente ufficio tecnico regionale della = relazione indicata nell'articolo 65, comma 6.

 

Art. 74 (L)

Responsabilit=E0 del collaudatore

(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 16)

1. Il collaudatore che non osserva gli obblighi di = cui=20 all'articolo 67, comma 5, =E9 punito con l'ammenda da 51 euro a 516 = euro.

 

Art. 75 (L)

Mancanza del certificato di collaudo

(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 17)

1. Chiunque consente l'utilizzazione delle = costruzioni prima=20 del rilascio del certificato di collaudo =E9 punito con l'arresto fino = ad un mese=20 o con l'ammenda da 103 euro a 1032 euro.

 

Art. 76 (L)

Comunicazione della sentenza

(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 18)

1. La sentenza irrevocabile, emessa in base alle = precedenti=20 disposizioni, deve essere comunicata, a cura del cancelliere, entro = quindici=20 giorni da quello in cui =E9 divenuta irrevocabile, al comune e alla = regione=20 interessata ed al consiglio provinciale dell'ordine professionale, cui=20 eventualmente sia iscritto l'imputato.

 

Capo III

Disposizioni per favorire il superamento e = l'eliminazione delle=20 barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati  = aperti=20 al pubblico

 

Sezione I

Eliminazione delle barriere architettoniche negli = edifici=20 privati

 

Art. 77 (L)

Progettazione di nuovi edifici e ristrutturazione di = interi=20 edifici

(legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 1)

1. I progetti relativi alla costruzione di nuovi = edifici=20 privati, ovvero alla ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi = quelli di=20 edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, sono redatti = in=20 osservanza delle prescrizioni tecniche previste dal comma 2.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti = fissa con=20 decreto, adottato ai sensi dell'articolo 52, le prescrizioni tecniche = necessarie=20 a garantire l'accessibilit=E0, l'adattabilit=E0 e la visitabilit=E0 = degli edifici=20 privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed = agevolata.

3. La progettazione deve comunque prevedere:

a) accorgimenti tecnici idonei alla installazione di = meccanismi=20 per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala;

b) idonei accessi alle parti comuni degli edifici e = alle=20 singole unit=E0 immobiliari;

c) almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini = o idonei=20 mezzi di sollevamento;

d) l'installazione, nel caso di immobili con pi=F9 di = tre livelli=20 fuori terra, di un ascensore per ogni scala principale raggiungibile = mediante=20 rampe prive di gradini.

4. =C9 fatto obbligo di allegare al progetto la = dichiarazione del=20 professionista abilitato di conformit=E0 degli elaborati alle = disposizioni=20 adottate ai sensi del presente capo.

5. I progetti di cui al comma 1 che riguardano = immobili=20 vincolati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, = devono=20 essere approvati dalla competente autorit=E0 di tutela, a norma degli = articoli 23=20 e 151 del medesimo decreto legislativo.

 

Art. 78 (L)

Deliberazioni sull'eliminazione delle barriere=20 architettoniche

(legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 2)

1. Le deliberazioni che hanno per oggetto le = innovazioni da=20 attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere = architettoniche=20 di cui all'articolo 27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, = ed=20 all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio = 1996, n.=20 503, nonch=E9 la realizzazione di percorsi attrezzati e la installazione = di=20 dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilit=E0 dei ciechi = all'interno=20 degli edifici privati, sono approvate dall'assemblea del condominio, in = prima o=20 in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall'articolo 1136, = secondo=20 e terzo comma, del codice civile.

2. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, = o non=20 assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le = deliberazioni di=20 cui al comma 1, i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la = tutela o la=20 potest=E0 di cui al titolo IX del libro primo del codice civile, possono = installare, a proprie spese, servoscala nonch=E9 strutture mobili e = facilmente=20 rimovibili e possono anche modificare l'ampiezza delle porte d'accesso, = al fine=20 di rendere pi=F9 agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle = rampe delle=20 autorimesse.

3. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, = secondo=20 comma, e 1121, terzo comma, del codice civile.

 

Art. 79 (L)

Opere finalizzate all'eliminazione delle barriere=20 architettoniche realizzate in deroga ai regolamenti edilizi

(legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 3)

1. Le opere di cui all'articolo 78 possono essere = realizzate in=20 deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, anche = per i=20 cortili e le chiostrine interni ai fabbricati o comuni o di uso comune a = pi=F9=20 fabbricati.

2. =C9 fatto salvo l'obbligo di rispetto delle = distanze di cui=20 agli articoli 873 e 907 del codice civile nell'ipotesi in cui tra le = opere da=20 realizzare e i fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio o = alcuna area=20 di propriet=E0 o di uso comune.

 

Art. 80 (L)

Rispetto delle norme antisismiche, antincendio e di = prevenzione=20 degli infortuni

(legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 6)

1. Fermo restando l'obbligo del preavviso e = dell'invio del=20 progetto alle competenti autorit=E0 a norma dell'articolo 94, = l'esecuzione delle=20 opere edilizie di cui all'articolo 78, da realizzare in ogni caso nel = rispetto=20 delle norme antisismiche, di prevenzione degli incendi e degli = infortuni, non =E9=20 soggetta alla autorizzazione di cui all'articolo 94. L'esecuzione non = conforme=20 alla normativa richiamata al comma 1 preclude il collaudo delle opere=20 realizzate.

 

Art. 81 (L)

Certificazioni

(legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 8; decreto = legislativo 18=20 agosto 2000, n. 267, art. 107 e 109)

1. Alle domande ovvero alle comunicazioni al = dirigente o=20 responsabile del competente ufficio comunale relative alla realizzazione = di=20 interventi di cui al presente capo =E9 allegato certificato medico in = carta libera=20 attestante l'handicap e dichiarazione sostitutiva dell'atto di = notoriet=E0, ai=20 sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 = dicembre 2000,=20 n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e = regolamentari in=20 materia di documentazione amministrativa, dalla quale risultino = l'ubicazione=20 della propria abitazione, nonch=E9 le difficolt=E0 di accesso.

 

Sezione II

Eliminazione o superamento delle barriere = architettoniche negli=20 edifici pubblici e privati aperti al pubblico

 

Art. 82 (L )

Eliminazione o superamento delle barriere = architettoniche negli=20 edifici pubblici e privati aperti al pubblico

(legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 24; decreto = legislativo 31=20 marzo 1998, n. 112, art. 62, comma 2; decreto legislativo n. 267 del = 2000,=20 articoli 107 e 109)

1. Tutte le opere edilizie riguardanti edifici = pubblici e=20 privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare = l'accessibilit=E0 e=20 la visitabilit=E0 di cui alla sezione prima del presente capo, sono = eseguite in=20 conformit=E0 alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, = e=20 successive modificazioni, alla sezione prima del presente capo, al = regolamento=20 approvato con D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, recante norme per = l'eliminazione=20 delle barriere architettoniche, e al decreto del Ministro dei lavori = pubblici 14=20 giugno 1989, n. 236.

2. Per gli edifici pubblici e privati aperti al = pubblico=20 soggetti ai vincoli di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. = 490,=20 nonch=E9 ai vincoli previsti da leggi speciali aventi le medesime = finalit=E0,=20 qualora le autorizzazioni previste dall'articolo 20, commi 6 e 7, non = possano=20 venire concesse, per il mancato rilascio del nulla osta da parte delle = autorit=E0=20 competenti alla tutela del vincolo, la conformit=E0 alle norme vigenti = in materia=20 di accessibilit=E0 e di superamento delle barriere architettoniche pu=F2 = essere=20 realizzata con opere provvisionali, come definite dall'articolo 7 del = decreto=20 del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, sulle quali sia = stata=20 acquisita l'approvazione delle predette autorit=E0.

3. Alle comunicazioni allo sportello unico dei = progetti di=20 esecuzione dei lavori riguardanti edifici pubblici e aperti al pubblico, = di cui=20 al comma 1, rese ai sensi dell'articolo 22, sono allegate una = documentazione=20 grafica e una dichiarazione di conformit=E0 alla normativa vigente in = materia di=20 accessibilit=E0 e di superamento delle barriere architettoniche, anche = ai sensi=20 del comma 2 del presente articolo.

4. Il rilascio del permesso di costruire per le opere = di cui al=20 comma 1 =E9 subordinato alla verifica della conformit=E0 del progetto = compiuta=20 dall'ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal comune. Il dirigente o = il=20 responsabile del competente ufficio comunale, nel rilasciare il = certificato di=20 agibilit=E0 per le opere di cui al comma 1, deve accertare che le opere = siano=20 state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di=20 eliminazione delle barriere architettoniche. A tal fine pu=F2 richiedere = al=20 proprietario dell'immobile o all'intestatario del permesso di costruire = una=20 dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico=20 abilitato.

5. La richiesta di modifica di destinazione d'uso di = edifici in=20 luoghi pubblici o aperti al pubblico =E9 accompagnata dalla = dichiarazione di cui=20 al comma 3. Il rilascio del certificato di agibilit=E0 =E9 condizionato = alla=20 verifica tecnica della conformit=E0 della dichiarazione allo stato=20 dell'immobile.

6. Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e = privati=20 aperti al pubblico in difformit=E0 dalle disposizioni vigenti in materia = di=20 accessibilit=E0 e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle = quali le=20 difformit=E0 siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione = dell'opera da parte=20 delle persone handicappate, sono dichiarate inagibili.

7. Il progettista, il direttore dei lavori, il = responsabile=20 tecnico degli accertamenti per l'agibilit=E0 ed il collaudatore, = ciascuno per la=20 propria competenza, sono direttamente responsabili, relativamente ad = opere=20 eseguite dopo l'entrata in vigore della legge 5 febbraio 1992, n. 104, = delle=20 difformit=E0 che siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione = dell'opera da=20 parte delle persone handicappate. Essi sono puniti con l'ammenda da 5164 = euro a=20 25822 euro e con la sospensione dai rispettivi albi professionali per un = periodo=20 compreso da uno a sei mesi.

8. I piani di cui all'articolo 32, comma 21, della = legge n. 41=20 del 1986, sono modificati con integrazioni relative all'accessibilit=E0 = degli=20 spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione e alla=20 realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di semafori = acustici=20 per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da=20 ostacolare la circolazione delle persone handicappate.

9. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi = alle=20 disposizioni di cui all'articolo 27 della citata legge n. 118 del 1971,=20 all'articolo 2 del citato regolamento approvato con decreto del = Presidente della=20 Repubblica n. 384 del 1978, alle disposizioni di cui alla sezione prima = del=20 presente capo, e al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 = giugno=20 1989, n. 236. Le norme dei regolamenti edilizi comunali contrastanti con = le=20 disposizioni del presente articolo perdono efficacia.

 

Capo IV

Provvedimenti per le costruzioni con particolari = prescrizioni=20 per le zone sismiche

 

Sezione I

Norme per le costruzioni in zone sismiche

 

Art. 83 (L)

Opere disciplinate e gradi di sismicit=E0

 (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 3; articoli = 54, comma=20 1, lettera c), 93, comma 1, lettera g), e comma 4 del decreto = legislativo n. 112=20 del 1998)

1. Tutte le costruzioni la cui sicurezza possa = comunque=20 interessare la pubblica incolumit=E0, da realizzarsi in zone dichiarate = sismiche=20 ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, sono disciplinate, oltre = che=20 dalle disposizioni di cui all'articolo 52, da specifiche norme tecniche = emanate,=20 anche per i loro aggiornamenti, con decreti del Ministro per le = infrastrutture=20 ed i trasporti, di concerto con il Ministro per l'interno, sentiti il = Consiglio=20 superiore dei lavori pubblici, il Consiglio nazionale delle ricerche e = la=20 Conferenza unificata.

2. Con decreto del Ministro per le infrastrutture ed = i=20 trasporti, di concerto con il Ministro per l'interno, sentiti il = Consiglio=20 superiore dei lavori pubblici, il Consiglio nazionale delle ricerche e = la=20 Conferenza unificata, sono definiti i criteri generali per = l'individuazione=20 delle zone sismiche e dei relativi valori differenziati del grado di = sismicit=E0=20 da prendere a base per la determinazione delle azioni sismiche e di = quant'altro=20 specificato dalle norme tecniche.

3. Le regioni, sentite le province e i comuni = interessati,=20 provvedono alla individuazione delle zone dichiarate sismiche agli = effetti del=20 presente capo, alla formazione e all'aggiornamento degli elenchi delle = medesime=20 zone e dei valori attribuiti ai gradi di sismicit=E0, nel rispetto dei = criteri=20 generali di cui al comma 2.

 

Art. 84 (L)

Contenuto delle norme tecniche

(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 4)

1. Le norme tecniche per le costruzioni in zone = sismiche di cui=20 all'articolo 83, da adottare sulla base dei criteri generali indicati = dagli=20 articoli successivi e in funzione dei diversi gradi di sismicit=E0,=20 definiscono:

a) l'altezza massima degli edifici in relazione al = sistema=20 costruttivo, al grado di sismicit=E0 della zona ed alle larghezze = stradali;

b) le distanze minime consentite tra gli edifici e = giunzioni=20 tra edifici contigui;

c) le azioni sismiche orizzontali e verticali da = tenere in=20 conto del dimensionamento degli elementi delle costruzioni e delle loro=20 giunzioni;

d) il dimensionamento e la verifica delle diverse = parti delle=20 costruzioni;

e) le tipologie costruttive per le fondazioni e le = parti in=20 elevazione.

2. Le caratteristiche generali e le propriet=E0 = fisico-meccaniche=20 dei terreni di fondazione, e cio=E9 dei terreni costituenti il = sottosuolo fino=20 alla profondit=E0 alla quale le tensioni indotte dal manufatto assumano = valori=20 significativi ai fini delle deformazioni e della stabilit=E0 dei terreni = medesimi,=20 devono essere esaurientemente accertate.

3. Per le costruzioni su pendii gli accertamenti = devono essere=20 convenientemente estesi al di fuori del-l'area edificatoria per rilevare = tutti i=20 fattori occorrenti per valutare le condizioni di stabilit=E0 dei pendii=20 medesimi.

4. Le norme tecniche di cui al comma 1 potranno = stabilire=20 l'entit=E0 degli accertamenti in funzione della morfologia e della = natura dei=20 terreni e del grado di sismicit=E0.

 

Art. 85 (L)

Azioni sismiche

(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 9)

1. L'edificio deve essere progettato e costruito in = modo che=20 sia in grado di resistere alle azioni verticali e orizzontali, ai = momenti=20 torcenti e ribaltanti indicati rispettivamente alle successive lettere = a), b),=20 c) e d) e definiti dalle norme tecniche di cui all'articolo 83:

a) azioni verticali: non si tiene conto in genere = delle azioni=20 sismiche verticali; per le strutture di grande luce o di particolare = importanza,=20 agli effetti di dette azioni, deve svolgersi una opportuna analisi = dinamica=20 teorica o sperimentale;

b) azioni orizzontali: le azioni sismiche orizzontali = si=20 schematizzano attraverso l'introduzione di due sistemi di forze = orizzontali=20 agenti non contemporaneamente secondo due direzioni ortogonali;

c) momenti torcenti: ad ogni piano deve essere = considerato il=20 momento torcente dovuto alle forze orizzontali agenti ai piani = sovrastanti e in=20 ogni caso non minore dei valori da determinarsi secondo le indicazioni = riportate=20 dalle norme tecniche di cui all'articolo 83;

d) momenti ribaltanti: per le verifiche dei pilastri = e delle=20 fondazioni gli sforzi normali provocati dall'effetto ribaltante delle = azioni=20 sismiche orizzontali devono essere valutati secondo le indicazioni delle = norme=20 tecniche di cui all'articolo 83.

 

Art. 86 (L)

Verifica delle strutture

(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 10)

1. L'analisi delle sollecitazioni dovute alle azioni = sismiche=20 di cui all'articolo 85 =E9 effettuata tenendo conto della ripartizione = di queste=20 fra gli elementi resistenti dell'intera struttura.

2. Si devono verificare detti elementi resistenti per = le=20 possibili combinazioni degli effetti sismici con tutte le altre azioni = esterne,=20 senza alcuna riduzione dei sovraccarichi, ma con l'esclusione = dell'azione del=20 vento.

 

Art. 87 (L)

Verifica delle fondazioni

(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 11)

1. I calcoli di stabilit=E0 del complesso = terreno-opera di=20 fondazione si eseguono con i metodi ed i procedimenti della geotecnica, = tenendo=20 conto, tra le forze agenti, delle azioni sismiche orizzontali applicate = alla=20 costruzione e valutate come specificato dalle norme tecniche di cui = all'articolo=20 83.

 

Art. 88 (L)

Deroghe

(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 12)

1. Possono essere concesse deroghe all'osservanza = delle norme=20 tecniche, di cui al precedente articolo 83, dal Ministro per le = infrastrutture e=20 i trasporti, previa apposita istruttoria da parte dell'ufficio = periferico=20 competente e parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori = pubblici,=20 quando sussistano ragioni particolari, che ne impediscano in tutto o in = parte=20 l'osservanza, dovute all'esigenza di salvaguardare le caratteristiche = ambientali=20 dei centri storici.

2. La possibilit=E0 di deroga deve essere prevista = nello=20 strumento urbanistico generale e le singole deroghe devono essere = confermate nei=20 piani particolareggiati.

 

Art. 89 (L)

Parere sugli strumenti urbanistici

(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 13)

1. Tutti i comuni nei quali sono applicabili le norme = di cui=20 alla presente sezione e quelli di cui all'articolo 61, devono richiedere = il=20 parere del competente ufficio tecnico regionale sugli strumenti = urbanistici=20 generali e particolareggiati prima della delibera di adozione nonch=E9 = sulle=20 lottizzazioni convenzionate prima della delibera di approvazione, e loro = varianti ai fini della verifica della compatibilit=E0 delle rispettive = previsioni=20 con le condizioni geomorfologiche del territorio.

2. Il competente ufficio tecnico regionale deve = pronunciarsi=20 entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta = dell'amministrazione=20 comunale.

3. In caso di mancato riscontro entro il termine di = cui al=20 comma 2 il parere deve intendersi reso in senso negativo.

 

Art. 90 (L)

Sopraelevazioni

(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 14)

1. =C9 consentita, nel rispetto degli strumenti = urbanistici=20 vigenti:

a) la sopraelevazione di un piano negli edifici in = muratura,=20 purch=E9 nel complesso la costruzione risponda alle prescrizioni di cui = al=20 presente capo;

b) la sopraelevazione di edifici in cemento armato = normale e=20 precompresso, in acciaio o a pannelli portanti, purch=E9 il complesso = della=20 struttura sia conforme alle norme del presente testo unico.

2. L'autorizzazione =E9 consentita previa = certificazione del=20 competente ufficio tecnico regionale che specifichi il numero massimo di = piani=20 che =E9 possibile realizzare in sopraelevazione e l'idoneit=E0 della = struttura=20 esistente a sopportare il nuovo carico.

 

Art. 91 (L)

Riparazioni

(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 15)

1. Le riparazioni degli edifici debbono tendere a = conseguire un=20 maggiore grado di sicurezza alle azioni sismiche di cui ai precedenti=20 articoli.

2. I criteri sono fissati nelle norme tecniche di cui = all'articolo 83.

 

Art. 92 (L)

Edifici di speciale importanza artistica

(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 16)

1. Per l'esecuzione di qualsiasi lavoro di natura = antisismica=20 in edifici o manufatti di carattere monumentale o aventi, comunque, = interesse=20 archeologico, storico o artistico, siano essi pubblici o di privata = propriet=E0,=20 restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre = 1999, n.=20 490.

 

Sezione II

Vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche

 

Art. 93 (R)

Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di = costruzioni=20 in zone sismiche

(legge n. 64 del 1974, articoli 17 e 19)

1. Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, = chiunque intenda=20 procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, =E9 tenuto a = darne=20 preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne = copia al=20 competente ufficio tecnico della regione, indicando il proprio = domicilio, il=20 nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e=20 dell'appaltatore.

2. Alla domanda deve essere allegato il progetto, in = doppio=20 esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o = perito=20 edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, = nonch=E9 dal=20 direttore dei lavori.

3. Il contenuto minimo del progetto =E9 determinato = dal=20 competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve = essere=20 esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni ed accompagnato = da una=20 relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, = sia in=20 fondazione sia in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi = delle=20 strutture.

4. Al progetto deve inoltre essere allegata una = relazione sulla=20 fondazione, nella quale devono essere illustrati i criteri seguiti nella = scelta=20 del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei = riguardi del=20 complesso terreno-opera di fondazione.

5. La relazione sulla fondazione deve essere = corredata da=20 grafici o da documentazioni, in quanto necessari.

6. In ogni comune deve essere tenuto un registro = delle denunzie=20 dei lavori di cui al presente articolo.

7. Il registro deve essere esibito, costantemente = aggiornato, a=20 semplice richiesta, ai funzionari, ufficiali ed agenti indicati = nell'articolo=20 103.

 

Art. 94 (L)

Autorizzazione per l'inizio dei lavori

(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 18)

1. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo=20 all'intervento edilizio, nelle localit=E0 sismiche, ad eccezione di = quelle a bassa=20 sismicit=E0 all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83, non si = possono=20 iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente = ufficio=20 tecnico della regione.

2. L'autorizzazione =E9 rilasciata entro sessanta = giorni dalla=20 richiesta e viene comunicata al comune, subito dopo il rilascio, per i=20 provvedimenti di sua competenza.

3. Avverso il provvedimento relativo alla domanda di=20 autorizzazione, o nei confronti del mancato rilascio entro il termine di = cui al=20 comma 2, =E9 ammesso ricorso al presidente della giunta regionale che = decide con=20 provvedimento definitivo.

4. I lavori devono essere diretti da un ingegnere, = architetto,=20 geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive=20 competenze.

 

Sezione III

Repressione delle violazioni

 

Art. 95 (L)

Sanzioni penali

(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 20)

1. Chiunque violi le prescrizioni contenute nel = presente capo e=20 nei decreti interministeriali di cui agli articoli 52 e 83 =E9 punito = con=20 l'ammenda da lire 400.000 a lire 20.000.000.

 

Art. 96 (L)

Accertamento delle violazioni

(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 21)

1. I funzionari, gli ufficiali ed agenti indicati = all'articolo=20 103, appena accertato un fatto costituente violazione delle presenti = norme,=20 compilano processo verbale trasmettendolo immediatamente al competente = ufficio=20 tecnico della regione.

2. Il dirigente dell'ufficio tecnico regionale, = previ,=20 occorrendo, ulteriori accertamenti di carattere tecnico, trasmette il = processo=20 verbale all'Autorit=E0 giudiziaria competente con le sue deduzioni.

 

Art. 97 (L)

Sospensione dei lavori

(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 22)

1. Il dirigente del competente ufficio tecnico della = regione,=20 contemporaneamente agli adempimenti di cui all'articolo 96, ordina, con = decreto=20 motivato, notificato a mezzo di messo comunale, al proprietario, = nonch=E9 al=20 direttore o appaltatore od esecutore delle opere, la sospensione dei = lavori.

2. Copia del decreto =E9 comunicata al dirigente o = responsabile=20 del competente ufficio comunale ai fini dell'osservanza dell'ordine di=20 sospensione.

3. L'ufficio territoriale del Governo, su richiesta = del=20 dirigente dell'ufficio di cui al comma 1, assicura l'intervento della = forza=20 pubblica, ove ci=F2 sia necessario per l'esecuzione dell'ordine di=20 sospensione.

4. L'ordine di sospensione produce i suoi effetti = sino alla=20 data in cui la pronuncia dell'autorit=E0 giudiziaria diviene = irrevocabile.

 

Art. 98 (L)

Procedimento penale

(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 23)

1. Se nel corso del procedimento penale il pubblico = ministero=20 ravvisa la necessit=E0 di ulteriori accertamenti tecnici, nomina uno o = pi=F9=20 consulenti, scegliendoli fra i componenti del Consiglio superiore dei = lavori=20 pubblici o tra tecnici laureati appartenenti ai ruoli del Ministero = delle=20 infrastrutture e dei trasporti o di altre amministrazioni statali.

2. Deve essere in ogni caso citato per il = dibattimento il=20 dirigente del competente ufficio tecnico della regione, il quale pu=F2 = delegare un=20 funzionario dipendente che sia al corrente dei fatti.

3. Con il decreto o con la sentenza di condanna il = giudice=20 ordina la demolizione delle opere o delle parti di esse costruite in = difformit=E0=20 alle norme del presente capo o dei decreti interministeriali di cui agli = articoli 52 e 83, ovvero impartisce le prescrizioni necessarie per = rendere le=20 opere conformi alle norme stesse, fissando il relativo termine.

 

Art. 99 (L)

Esecuzione d'ufficio

(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 24)

1. Qualora il condannato non ottemperi all'ordine o = alle=20 prescrizioni di cui all'articolo 98, dati con sentenza irrevocabile o = con=20 decreto esecutivo, il competente ufficio tecnico della regione provvede, = se del=20 caso con l'assistenza della forza pubblica, a spese del condannato.

 

Art. 100 (L)

Competenza della Regione

(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 25)

1. Qualora il reato sia estinto per qualsiasi causa, = la Regione=20 ordina, con provvedimento definitivo, sentito l'organo tecnico = consultivo della=20 regione, la demolizione delle opere o delle parti di esse eseguite in = violazione=20 delle norme del presente capo e delle norme tecniche di cui agli = articoli 52 e=20 83, ovvero l'esecuzione di modifiche idonee a renderle conformi alle = norme=20 stesse.

2. In caso di inadempienza si applica il disposto = dell'articolo=20 99.

 

Art. 101 (L)

Comunicazione del provvedimento al competente ufficio = tecnico=20 della regione

(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 26)

1. Copia della sentenza irrevocabile o del decreto = esecutivo=20 emessi in base alle precedenti disposizioni deve essere comunicata, a = cura del=20 cancelliere, al competente ufficio tecnico della regione entro quindici = giorni=20 da quello in cui la sentenza =E9 divenuta irrevocabile o il decreto =E9 = diventato=20 esecutivo.

 

Art. 102 (L)

Modalit=E0 per l'esecuzione d'ufficio

(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 27)

1. Per gli adempimenti di cui all'articolo 99 le = regioni=20 iscrivono annualmente in bilancio una somma non inferiore a 25822 = euro.

2. Al recupero delle somme erogate su tale fondo per=20 l'esecuzione di lavori di demolizione di opere in contravvenzione alle = norme=20 tecniche di cui al presente capo, si provvede a mezzo del competente = ufficio=20 comunale, in base alla liquidazione dei lavori stessi fatta dal = competente=20 ufficio tecnico della regione.

3. La riscossione delle somme dai contravventori, per = il titolo=20 suindicato e con l'aumento dell'aggio spettante al concessionario, =E9 = fatta=20 mediante ruoli resi esecutivi.

4. Il versamento delle somme stesse =E9 fatto con = imputazione ad=20 apposito capitolo del bilancio dell'entrata.

 

Art. 103 (L)

Vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche

(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 29)

1. Nelle localit=E0 di cui all'articolo 61 e in = quelle sismiche=20 di cui all'articolo 83 gli ufficiali di polizia giudiziaria, gli = ingegneri e=20 geometri degli uffici tecnici delle amministrazioni statali e degli = uffici=20 tecnici regionali, provinciali e comunali, le guardie doganali e = forestali, gli=20 ufficiali e sottufficiali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e in = generale=20 tutti gli agenti giurati a servizio dello Stato, delle province e dei = comuni=20 sono tenuti ad accertare che chiunque inizi costruzioni, riparazioni e=20 sopraelevazioni sia in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal = competente=20 ufficio tecnico della regione a norma degli articoli 61 e 94.

2. I funzionari di detto ufficio debbono altres=EC = accertare se=20 le costruzioni, le riparazioni e ricostruzioni procedano in conformit=E0 = delle=20 presenti norme.

3. Eguale obbligo spetta agli ingegneri e geometri = degli uffici=20 tecnici succitati quando accedano per altri incarichi qualsiasi nei = comuni=20 danneggiati, compatibilmente coi detti incarichi.

 

Sezione IV

Disposizioni finali

 

Art. 104 (L)

Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova=20 classificazione

(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 30; articoli 107 e = 109=20 decreto legislativo n. 267 del 2000)

1. Tutti coloro che in una zona sismica di nuova=20 classificazione abbiano iniziato una costruzione prima dell'entrata in = vigore=20 del provvedimento di classificazione sono tenuti a farne denuncia, entro = quindici giorni dall'entrata in vigore del provvedimento di = classificazione, al=20 competente ufficio tecnico della regione.

2. L'ufficio tecnico della regione, entro 30 giorni = dalla=20 ricezione della denunzia, accerta la conformit=E0 del progetto alle = norme tecniche=20 di cui all'articolo 83 e l'idoneit=E0 della parte gi=E0 legittimamente = realizzata a=20 resistere all'azione delle possibili azioni sismiche.

3. Nel caso in cui l'accertamento di cui al comma 2 = dia esito=20 positivo, l'ufficio tecnico autorizza la prosecuzione della costruzione = che=20 deve, in ogni caso, essere ultimata entro due anni dalla data del = provvedimento=20 di classificazione; nel caso in cui la costruzione possa essere resa = conforme=20 alla normativa tecnica vigente mediante le opportune modifiche del = progetto,=20 l'autorizzazione pu=F2 anche essere rilasciata condizionatamente = all'impegno del=20 costruttore di apportare le modifiche necessarie. In tal caso l'ufficio = tecnico=20 regionale rilascia apposito certificato al denunciante, inviandone copia = al=20 dirigente o responsabile del competente ufficio comunale per i necessari = provvedimenti.

4. La Regione pu=F2, per edifici pubblici e di uso = pubblico,=20 stabilire, ove occorra, termini di ultimazione superiori ai due anni di = cui al=20 comma 3.

5. Qualora l'accertamento di cui al comma 2 dia esito = negativo=20 e non sia possibile intervenire con modifiche idonee a rendere conforme = il=20 progetto o la parte gi=E0 realizzata alla normativa tecnica vigente, il = dirigente=20 dell'ufficio tecnico annulla la concessione ed ordina la demolizione di = quanto=20 gi=E0 costruito.

6. In caso di violazione degli obblighi stabiliti nel = presente=20 articolo si applicano le disposizioni della parte II, capo IV, sezione = III del=20 presente testo unico.

 

Art. 105 (L)

Costruzioni eseguite col sussidio dello Stato

(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 33)

1. L'inosservanza delle norme del presente capo, nel = caso di=20 edifici per i quali sia stato gi=E0 concesso il sussidio dello Stato, = importa,=20 oltre alle sanzioni penali, anche la decadenza dal beneficio statale, = qualora=20 l'interessato non si sia attenuto alle prescrizioni di cui al presente = capo.=20

 

Art. 106 (L)

Esenzione per le opere eseguite dal genio militare

(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 33)

1. Per le opere che si eseguono a cura del genio = militare=20 l'osservanza delle disposizioni di cui alle sezioni II e III del = presente capo =E9=20 assicurata dall'organo all'uopo individuato dal Ministero della difesa. =

 

Capo V

Norme per la sicurezza degli impianti

 

Art. 107 (L)

Ambito di applicazione

(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 1, primo comma)

1. Sono soggetti all'applicazione del presente capo i = seguenti=20 impianti relativi agli edifici quale che ne sia la destinazione = d'uso:

a) gli impianti di produzione, di trasporto, di = distribuzione e=20 di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a = partire dal=20 punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;

b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in = genere, le=20 antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;

c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione = azionati=20 da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o = specie;

d) gli impianti idrosanitari nonch=E9 quelli di = trasporto, di=20 trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli = edifici=20 a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente = distributore;

e) gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di = gas allo=20 stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto = di=20 consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore;

f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose = per mezzo=20 di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;

g) gli impianti di protezione antincendio.

 

Art. 108 (L)

Soggetti abilitati

(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 2; al comma 3, =E9 = l'art. 22=20 della legge 30 aprile 1999, n. 136)

1. Sono abilitate all'installazione, alla = trasformazione,=20 all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui all'articolo = 107 tutte=20 le imprese, singole o associate, regolarmente iscritte nel registro = delle ditte=20 di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive = modificazioni=20 ed integrazioni, o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui = alla=20 legge 8 agosto 1985, n. 443.

2. L'esercizio delle attivit=E0 di cui al comma 1 =E9 = subordinato=20 al possesso dei requisiti tecnico-professionali, di cui all'articolo = 109, da=20 parte dell'imprenditore, il quale, qualora non ne sia in possesso, = prepone=20 all'esercizio delle attivit=E0 di cui al medesimo comma 1 un = responsabile tecnico=20 che abbia tali requisiti.

3. Sono, in ogni caso abilitate all'esercizio delle = attivit=E0 di=20 cui al comma 1, le imprese in possesso di attestazione per le relative = categorie=20 rilasciata da una Societ=E0 organismo di attestazione (SOA), debitamente = autorizzata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 = gennaio=20 2000, n. 34.

4. Possono effettuare il collaudo ed accertare la = conformit=E0=20 alla normativa vigente degli impianti di cui all'articolo 107, comma 1, = lettera=20 f), i professionisti iscritti negli albi professionali, inseriti negli = appositi=20 elenchi della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, = formati=20 annualmente secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del = decreto del=20 Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447.

 

Art. 109 (L)

Requisiti tecnico-professionali

(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 3)

1. I requisiti tecnico-professionali di cui = all'articolo 108,=20 comma 2, sono i seguenti:

a) laurea in materia tecnica specifica conseguita = presso una=20 universit=E0 statale o legalmente riconosciuta;

b) oppure diploma di scuola secondaria superiore = conseguito,=20 con specializzazione relativa al settore delle attivit=E0 di cui = all'articolo 110,=20 comma 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, previo un = periodo=20 di inserimento, di almeno un anno continuativo, alle dirette dipendenze = di una=20 impresa del settore;

c) oppure titolo o attestato conseguito ai sensi = della=20 legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un = periodo=20 di inserimento, di almeno due anni consecutivi, alle dirette dipendenze = di una=20 impresa del settore;

d) oppure prestazione lavorativa svolta, alle dirette = dipendenze di una impresa del settore, nel medesimo ramo di attivit=E0=20 dell'impresa stessa, per un periodo non inferiore a tre anni, escluso = quello=20 computato ai fini dell'apprendistato, in qualit=E0 di operaio = installatore con=20 qualifica di specializzato nelle attivit=E0 di installazione, di = trasformazione,=20 di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo = 107.

2. =C9 istituito presso le camere di commercio, = industria,=20 artigianato e agricoltura un albo dei soggetti in possesso dei requisiti = professionali di cui al comma 1. Le modalit=E0 per l'accertamento del = possesso dei=20 titoli professionali, sono stabiliti con decreto del Ministero delle = attivit=E0=20 produttive.

 

Art. 110 (L, commi 1 e 2 - R, comma 3)

Progettazione degli impianti

(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 6)

1. Per l'installazione, la trasformazione e = l'ampliamento degli=20 impianti di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e) e g), e 2 = dell'articolo 107 =E9=20 obbligatoria la redazione del progetto da parte di professionisti, = iscritti=20 negli albi professionali, nell'ambito delle rispettive competenze.

2. La redazione del progetto per l'installazione, la=20 trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui al comma 1 =E9 = obbligatoria=20 al di sopra dei limiti dimensionali indicati nel regolamento di = attuazione di=20 cui all'articolo 119.

3. Il progetto, di cui al comma 1, deve essere = depositato=20 presso lo sportello unico contestualmente al progetto edilizio.  =

 

Art. 111 (R)

Misure di semplificazione per il collaudo degli = impianti=20 installati

1. Nel caso in cui la normativa vigente richieda il = certificato=20 di collaudo degli impianti installati il committente =E9 esonerato = dall'obbligo di=20 presentazione dei progetti degli impianti di cui ai commi 1, lettere a), = b), c),=20 e) e g), e 2 dell'articolo 107 se, prima dell'inizio dei lavori, = dichiari di=20 volere effettuare il collaudo degli impianti con le modalit=E0 previste = dal comma=20 2.

2. Il collaudo degli impianti pu=F2 essere effettuato = a cura di=20 professionisti abilitati, non intervenuti in alcun modo nella = progettazione,=20 direzione ed esecuzione dell'opera, i quali attestano che i lavori = realizzati=20 sono conformi ai progetti approvati e alla normativa vigente in materia. = In=20 questo caso la certificazione redatta viene trasmessa allo sportello = unico a=20 cura del direttore dei lavori.

3. Resta salvo il potere dell'amministrazione di = procedere=20 all'effettuazione dei controlli successivi e di applicare, in caso di = falsit=E0=20 delle attestazioni, le sanzioni previste dalla normativa vigente.

 

Art. 112 (L)

Installazione degli impianti

(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 7)

1. Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire = gli=20 impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti = costruiti a=20 regola d'arte. I materiali ed i componenti realizzati secondo le norme = tecniche=20 di sicurezza dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato=20 elettrotecnico italiano (CEI), nonch=E9 nel rispetto di quanto = prescritto dalla=20 legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a = regola=20 d'arte.

2. In particolare gli impianti elettrici devono = essere dotati=20 di impianti di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta = sensibilit=E0=20 o di altri sistemi di protezione equivalenti.

3. Tutti gli impianti realizzati alla data del 13 = marzo 1990=20 devono essere adeguati a quanto previsto dal presente articolo.

4. Con decreto del Ministro delle attivit=E0 = produttive, saranno=20 fissati i termini e le modalit=E0 per l'adeguamento degli impianti di = cui al comma=20 3.

 

Art. 113 (L)

Dichiarazione di conformit=E0

(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 9)

1. Al termine dei lavori l'impresa installatrice =E9 = tenuta a=20 rilasciare al committente la dichiarazione di conformit=E0 degli = impianti=20 realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 112. Di tale=20 dichiarazione, sottoscritta dal titolare dell'impresa installatrice e = recante i=20 numeri di partita IVA e di iscrizione alla camera di commercio, = industria,=20 artigianato e agricoltura, faranno parte integrante la relazione = contenente la=20 tipologia dei materiali impiegati nonch=E9, ove previsto, il progetto di = cui=20 all'articolo 110.

 

Art. 114 (L)

Responsabilit=E0 del committente o del = proprietario

(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 10)

1. Il committente o il proprietario =E9 tenuto ad = affidare i=20 lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di = manutenzione=20 degli impianti di cui all'articolo 107 ad imprese abilitate ai sensi=20 dell'articolo 108.

 

Art. 115 (L)

Certificato di agibilit=E0

(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 11, decreto = legislativo n.=20 267 del 2000, articoli 107 e 109)

1. Il dirigente o responsabile del competente ufficio = comunale=20 rilascia il certificato di agibilit=E0, dopo aver acquisito anche la = dichiarazione=20 di conformit=E0 o il certificato di collaudo degli impianti installati, = ove=20 previsto, salvo quanto disposto dalle leggi vigenti.

 

Art. 116 (L)

Ordinaria manutenzione degli impianti e cantieri

(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 12)

1. Sono esclusi dagli obblighi della redazione del = progetto e=20 del rilascio del certificato di collaudo, nonch=E9 dall'obbligo di cui=20 all'articolo 114, i lavori concernenti l'ordinaria manutenzione degli = impianti=20 di cui all'articolo 107.

2. Sono altres=EC esclusi dagli obblighi della = redazione del=20 progetto e del rilascio del certificato di collaudo le installazioni per = apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia = elettrica per=20 gli impianti di cantiere e similari, fermo restando l'obbligo del = rilascio della=20 dichiarazione di conformit=E0 di cui all'articolo 113.

 

Art. 117 (R)

Deposito presso lo sportello unico della dichiarazione = di=20 conformit=E0 o del certificato di collaudo

(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 13)

1. Qualora nuovi impianti tra quelli di cui ai commi = 1, lettere=20 a), b), c), e), e g), e 2 dell'articolo 107 vengano installati in = edifici per i=20 quali =E9 gi=E0 stato rilasciato il certificato di agibilit=E0, = l'impresa=20 installatrice deposita presso lo sportello unico, entro trenta giorni = dalla=20 conclusione dei lavori, il progetto di rifacimento dell'impianto e la=20 dichiarazione di conformit=E0 o il certificato di collaudo degli = impianti=20 installati, ove previsto da altre norme o dal regolamento di attuazione = di cui=20 all'articolo 119.

2. In caso di rifacimento parziale di impianti, il = progetto e=20 la dichiarazione di conformit=E0 o il certificato di collaudo, ove = previsto, si=20 riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di = rifacimento.=20 Nella relazione di cui all'articolo 113 deve essere espressamente = indicata la=20 compatibilit=E0 con gli impianti preesistenti.

3. In alternativa al deposito del progetto, di cui al = comma 1,=20 =E9 possibile ricorrere alla certificazione di conformit=E0 dei lavori = ai progetti=20 approvati di cui all'articolo 111.

 

Art. 118 (L)

Verifiche

(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 14)

1. Per eseguire i collaudi, ove previsti, e per = accertare la=20 conformit=E0 degli impianti alle disposizioni del presente capo e della = normativa=20 vigente, i comuni, le unit=E0 sanitarie locali, i comandi provinciali = dei Vigili=20 del fuoco e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del = lavoro=20 (ISPESL) hanno facolt=E0 di avvalersi della collaborazione dei liberi=20 professionisti, nell'ambito delle rispettive competenze, di cui = all'articolo=20 110, comma 1, secondo le modalit=E0 stabilite dal regolamento di = attuazione di cui=20 all'articolo 119.

2. Il certificato di collaudo deve essere rilasciato = entro tre=20 mesi dalla presentazione della relativa richiesta.

 

Art. 119 (L)

Regolamento di attuazione

(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 15)

1. Con regolamento di attuazione, emanato ai sensi=20 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono precisati i = limiti per=20 i quali risulti obbligatoria la redazione del progetto di cui = all'articolo 110 e=20 sono definiti i criteri e le modalit=E0 di redazione del progetto stesso = in=20 relazione al grado di complessit=E0 tecnica dell'installazione degli = impianti,=20 tenuto conto dell'evoluzione tecnologica, per fini di prevenzione e di=20 sicurezza.

 

Art. 120 (L)

Sanzioni

(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 16)

1. Alla violazione di quanto previsto dall'articolo = 113=20 consegue, a carico del committente o del proprietario, secondo le = modalit=E0=20 previste dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 119, una = sanzione=20 amministrativa da 51 euro a 258 euro. Alla violazione delle altre norme = del=20 presente capo consegue, secondo le modalit=E0 previste dal medesimo = regolamento di=20 attuazione, una sanzione amministrativa da 516 euro a 5164 euro.

2. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo = 119=20 determina le modalit=E0 della sospensione delle imprese dal registro o = dall'albo=20 di cui all'articolo 108, comma 1, e dei provvedimenti disciplinari a = carico dei=20 professionisti iscritti nei rispettivi albi, dopo la terza violazione = delle=20 norme relative alla sicurezza degli impianti, nonch=E9 gli aggiornamenti = dell'entit=E0 delle sanzioni amministrative di cui al comma 1.

 

Art. 121 (L)

Abrogazione e adeguamento dei regolamenti comunali e=20 regionali

(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 17)

1. I comuni e le regioni sono tenuti ad adeguare i = propri=20 regolamenti, qualora siano in contrasto con le disposizioni del presente = capo.=20

 

Capo VI

Norme per il contenimento del consumo di energia negli = edifici

 

Art. 122 (L)

Ambito di applicazione

(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 25)

1. Sono regolati dalle norme del presente capo i = consumi di=20 energia negli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la = destinazione=20 d'uso, nonch=E9, mediante il disposto dell'articolo 129, l'esercizio e = la=20 manutenzione degli impianti esistenti.

2. Nei casi di recupero del patrimonio edilizio = esistente,=20 l'applicazione del presente capo =E9 graduata in relazione al tipo di = intervento,=20 secondo la tipologia individuata dall'articolo 3, comma 1, del presente = testo=20 unico.

 

Art. 123 (L)

Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici = e di=20 impianti

(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 26)

1. Ai nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, = installazioni,=20 relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al = risparmio e=20 all'uso razionale dell'energia, si applicano le disposizioni di cui = all'articolo=20 17, commi 3 e 4, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela=20 artistico-storica e ambientale. Gli interventi di utilizzo delle fonti = di=20 energia di cui all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, in = edifici ed=20 impianti industriali non sono soggetti ad autorizzazione specifica e = sono=20 assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria di cui=20 all'articolo 3, comma 1, lettera a). L'installazione di impianti solari = e di=20 pompe di calore da parte di installatori qualificati, destinati = unicamente alla=20 produzione di acqua calda e di aria negli edifici esistenti e negli = spazi liberi=20 privati annessi, =E9 considerata estensione dell'impianto = idrico-sanitario gi=E0 in=20 opera.

2. Per gli interventi in parti comuni di edifici, = volti al=20 contenimento del consumo energetico degli edifici stessi ed = all'utilizzazione=20 delle fonti di energia di cui all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, = n. 10,=20 ivi compresi quelli di cui all'articolo 8 della legge medesima, sono = valide le=20 relative decisioni prese a maggioranza delle quote millesimali.

3. Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia = la=20 destinazione d'uso, e gli impianti non di processo ad essi associati = devono=20 essere progettati e messi in opera in modo tale da contenere al massimo, = in=20 relazione al progresso della tecnica, i consumi di energia termica ed=20 elettrica.

4. Ai fini di cui al comma 3 e secondo quanto = previsto dal=20 comma 1 dell'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sono = regolate, con=20 riguardo ai momenti della progettazione, della messa in opera e = dell'esercizio,=20 le caratteristiche energetiche degli edifici e degli impianti non di = processo ad=20 essi associati, nonch=E9 dei componenti degli edifici e degli = impianti.

5. Per le innovazioni relative all'adozione di = sistemi di=20 termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il conseguente = riparto=20 degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente = registrato,=20 l'assemblea di condominio decide a maggioranza, in deroga agli articoli = 1120 e=20 1136 del codice civile.

6. Gli impianti di riscaldamento al servizio di = edifici di=20 nuova costruzione, il cui permesso di costruire, sia rilasciata dopo il = 25=20 luglio 1991, devono essere progettati e realizzati in modo tale da = consentire=20 l'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del = calore per=20 ogni singola unit=E0 immobiliare.

7. Negli edifici di propriet=E0 pubblica o adibiti ad = uso=20 pubblico =E9 fatto obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico degli = stessi=20 favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate salvo=20 impedimenti di natura tecnica od economica.

8. La progettazione di nuovi edifici pubblici deve = prevedere la=20 realizzazione di ogni impianto, opera ed installazione utili alla = conservazione,=20 al risparmio e all'uso razionale dell'energia.

 

Art. 124 (L)

Limiti ai consumi di energia

(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 27)

1. I consumi di energia termica ed elettrica ammessi = per gli=20 edifici sono limitati secondo quanto previsto dai decreti di cui = all'articolo 4=20 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, in particolare in relazione alla = destinazione=20 d'uso degli edifici stessi, agli impianti di cui sono dotati e alla zona = climatica di appartenenza.

 

Art. 125 (L - R, commi 1 e 3)

Denuncia dei lavori, relazione tecnica e progettazione = degli=20 impianti e delle opere relativi alle fonti rinnovabili di energia, al = risparmio=20 e all'uso razionale dell'energia

(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 28)

1. Il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, = deve=20 depositare presso lo sportello unico, in duplice copia la denuncia = dell'inizio=20 dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 122 e 123, il = progetto delle=20 opere stesse corredato da una relazione tecnica, sottoscritta dal = progettista o=20 dai progettisti, che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni del = presente=20 Capo.

2. Nel caso in cui la denuncia e la documentazione di = cui al=20 comma 1 non siano state presentate prima dell'inizio dei lavori, il = Comune,=20 fatta salva la sanzione amministrativa di cui all'articolo 133, ordina = la=20 sospensione dei lavori sino al compimento del suddetto adempimento.

3. La documentazione deve essere compilata secondo le = modalit=E0=20 stabilite con proprio decreto dal Ministro dell'industria, del commercio = e=20 dell'artigianato. Una copia della documentazione =E9 conservata dallo = sportello=20 unico ai fini dei controlli e delle verifiche di cui all'articolo 132. = Altra=20 copia della documentazione, restituita dallo sportello unico con = l'attestazione=20 dell'avvenuto deposito, deve essere consegnata a cura del proprietario=20 dell'edificio, o di chi ne ha titolo, al direttore dei lavori ovvero, = nel caso=20 l'esistenza di questi non sia prevista dalla legislazione vigente, = all'esecutore=20 dei lavori. Il direttore ovvero l'esecutore dei lavori sono responsabili = della=20 conservazione di tale documentazione in cantiere.

 

Art. 126 (R)

Certificazione di impianti

1. Il committente =E9 esonerato dall'obbligo di = presentazione del=20 progetto di cui all'articolo 125 se, prima dell'inizio dei lavori, = dichiari di=20 volersi avvalere della facolt=E0 di cui all'articolo 111, comma 2.

 

Art. 127 (R)

Certificazione delle opere e collaudo

(legge 9 gennaio 1999, n. 10, art 29)

1. Per la certificazione e il collaudo delle opere = previste dal=20 presente capo si applicano le corrispondenti disposizioni di cui al capo = quinto=20 della parte seconda.

 

Art. 128 (L)

Certificazione energetica degli edifici

(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 30)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, = adottato previa=20 deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del = Consiglio di=20 Stato, su proposta del Ministro delle attivit=E0 produttive, sentito il = Ministro=20 delle infrastrutture e dei trasporti, il Consiglio superiore dei lavori = pubblici=20 e l'ENEA, sono emanate norme per la certificazione energetica degli = edifici.=20 Tale decreto individua tra l'altro i soggetti abilitati alla = certificazione.

2. Nei casi di compravendita o di locazione il = certificato di=20 collaudo e la certificazione energetica devono essere portati a = conoscenza=20 dell'acquirente o del locatario dell'intero immobile o della singola = unit=E0=20 immobiliare.

3. Il proprietario o il locatario possono richiedere = al comune=20 ove =E9 ubicato l'edificio la certificazione energetica dell'intero = immobile o=20 della singola unit=E0 immobiliare. Le spese relative di certificazione = sono a=20 carico del soggetto che ne fa richiesta.

4. L'attestato relativo alla certificazione = energetica ha una=20 validit=E0 temporale di cinque anni a partire dal momento del suo = rilascio.

 

Art. 129 (L)

Esercizio e manutenzione degli impianti

(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 31)

1. Durante l'esercizio degli impianti il = proprietario, o per=20 esso un terzo, che se ne assume la responsabilit=E0, deve adottare = misure=20 necessarie per contenere i consumi di energia, entro i limiti di = rendimento=20 previsti dalla normativa vigente in materia.

2. Il proprietario, o per esso un terzo, che se ne = assume la=20 responsabilit=E0, =E9 tenuto a condurre gli impianti e a disporre tutte = le=20 operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le = prescrizioni=20 della vigente normativa UNI e CEI.

3. I comuni con pi=F9 di quarantamila abitanti e le = province per=20 la restante parte del territorio effettuano i controlli necessari e = verificano=20 con cadenza almeno biennale l'osservanza delle norme relative al = rendimento di=20 combustione, anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica = competenza=20 tecnica, con onere a carico degli utenti.

4. I contratti relativi alla fornitura di energia e = alla=20 conduzione degli impianti di cui al presente capo, contenenti clausole = in=20 contrasto con essa, sono nulli. Ai contratti che contengono clausole = difformi si=20 applica l'articolo 1339 del codice civile.

 

Art. 130 (L)

Certificazioni e informazioni ai consumatori

(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 32)

1. Ai fini della commercializzazione, le = caratteristiche e le=20 prestazioni energetiche dei componenti degli edifici e degli impianti = devono=20 essere certificate secondo le modalit=E0 stabilite con proprio decreto = dal=20 Ministro delle attivit=E0 produttive, di concerto con il Ministro delle=20 infrastrutture e dei trasporti.

2. Le imprese che producono o commercializzano i = componenti di=20 cui al comma 1 sono obbligate a riportare su di essi gli estremi = dell'avvenuta=20 certificazione.

 

Art. 131 (L)

Controlli e verifiche

(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 33; decreto = legislativo n.=20 267 del 2000, articoli 107 e 109)

1. Il comune procede al controllo dell'osservanza = delle norme=20 del presente capo in relazione al progetto delle opere, in corso d'opera = ovvero=20 entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal = committente.

2. La verifica pu=F2 essere effettuata in qualunque = momento anche=20 su richiesta e a spese del committente, dell'acquirente dell'immobile, = del=20 conduttore, ovvero dell'esercente gli impianti.

3. In caso di accertamento di difformit=E0 in corso = d'opera, il=20 dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale ordina la=20 sospensione dei lavori.

4. In caso di accertamento di difformit=E0 su opere = terminate il=20 dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale ordina, a = carico del=20 proprietario, le modifiche necessarie per adeguare l'edificio alle=20 caratteristiche previste dal presente capo.

5. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 il dirigente o = il=20 responsabile del competente ufficio comunale irroga le sanzioni di cui=20 all'articolo 132.

 

Art. 132 (L)

Sanzioni

(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 34)

1. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1 = dell'articolo=20 125 =E9 punita con la sanzione amministrativa non inferiore a 516 euro e = non=20 superiore a 2582 euro.

2. Il proprietario dell'edificio nel quale sono = eseguite opere=20 difformi dalla documentazione depositata ai sensi dell'articolo 125 e = che non=20 osserva le disposizioni degli articoli 123 e 124 =E9 punito con la = sanzione=20 amministrativa in misura non inferiore al 5 per cento e non superiore al = 25 per=20 cento del valore delle opere.

3. Il costruttore e il direttore dei lavori che = omettono la=20 certificazione di cui all'articolo 127, ovvero che rilasciano una = certificazione=20 non veritiera nonch=E9 il progettista che rilascia la relazione di cui = al comma 1=20 dell'articolo 126 non veritiera, sono puniti in solido con la sanzione=20 amministrativa non inferiore all'1 per cento e non superiore al 5 per = cento del=20 valore delle opere, fatti salvi i casi di responsabilit=E0 penale.

4. Il collaudatore che non ottempera a quanto = stabilito=20 dall'articolo 127 =E9 punito con la sanzione amministrativa pari al 50 = per cento=20 della parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale.

5. Il proprietario o l'amministratore del condominio, = o=20 l'eventuale terzo che se ne =E9 assunta la responsabilit=E0, che non = ottempera a=20 quanto stabilito dall'articolo 129, commi 1 e 2, =E9 punito con la = sanzione=20 amministrativa non inferiore a 516 euro e non superiore a 2582 euro. Nel = caso in=20 cui venga sottoscritto un contratto nullo ai sensi del comma 4 = dell'articolo=20 129, le parti sono punite ognuna con la sanzione amministrativa pari a = un terzo=20 dell'importo del contratto sottoscritto, fatta salva la nullit=E0 dello=20 stesso.

6. L'inosservanza delle prescrizioni di cui = all'articolo 130 =E9=20 punita con la sanzione amministrativa non inferiore a 2582 euro e non = superiore=20 a 25822 euro, fatti salvi i casi di responsabilit=E0 penale.

7. Qualora soggetto della sanzione amministrativa sia = un=20 professionista, l'autorit=E0 che applica la sanzione deve darne = comunicazione=20 all'ordine professionale di appartenenza per i provvedimenti = disciplinari=20 conseguenti.

8. L'inosservanza, della disposizione che impone la = nomina, ai=20 sensi dell'articolo 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, del tecnico=20 responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, =E9 = punita con=20 la sanzione amministrativa non inferiore 5164 euro e non superiore a = 51645 euro.=20

 

Art. 133 (L)

Provvedimenti di sospensione dei lavori

(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 35; decreto = legislativo n.=20 267 del 2000, articoli 107 e 109)

1. Il dirigente o il responsabile del competente = ufficio=20 comunale, con il provvedimento mediante il quale ordina la sospensione = dei=20 lavori, ovvero le modifiche necessarie per l'adeguamento dell'edificio, = deve=20 fissare il termine per la regolarizzazione. L'inosservanza del termine = comporta=20 l'ulteriore irrogazione della sanzione amministrativa e l'esecuzione = forzata=20 delle opere con spese a carico del proprietario.

 

Art. 134 (L)

Irregolarit=E0 rilevate dall'acquirente o dal = conduttore

(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 36)

1. Qualora l'acquirente o il conduttore dell'immobile = riscontra=20 difformit=E0 dalle norme del presente testo unico, anche non emerse da = eventuali=20 precedenti verifiche, deve farne denuncia al comune entro un anno dalla=20 constatazione, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento del danno = da=20 parte del committente o del proprietario.

 

Art. 135 (L)

Applicazione

(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 37)

1. I decreti ministeriali di cui al presente capo = entrano in=20 vigore centottanta giorni dopo la data della loro pubblicazione nella = Gazzetta=20 Ufficiale della Repubblica italiana e si applicano alle denunce di = inizio lavori=20 presentate ai comuni dopo tale termine di entrata in vigore.

2. Il decreto del Presidente della Repubblica 28 = giugno 1977,=20 n. 1052, si applica, in quanto compatibile con il presente capo e il = comma 1=20 degli articoli 128 e 130, nonch=E9 con il titolo I della legge 9 gennaio = 1991, n.=20 10, fino all'adozione dei decreti di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo = 4 della=20 legge medesima.

 

Parte III

DISPOSIZIONI FINALI

Capo I

Disposizioni finali

 

Art. 136 (L, commi 1 e 2, lettere a), b), c), d) e), = f), g), h),=20 i), l) - R, comma 2, lettera m) Abrogazioni

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4 della legge 15 = marzo=20 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente testo unico = sono=20 abrogate le seguenti disposizioni:

a) legge 17 agosto 1942, n. 1150, limitatamente = all'articolo=20 31;

b) legge 21 dicembre 1955, n. 1357, limitatamente = all'articolo=20 3;

c) legge 28 gennaio 1977, n. 10, limitatamente agli = articoli 1;=20 4, commi 3, 4 e 5; 9, lettera c);

d) legge 5 agosto 1978, n. 457, limitatamente = all'articolo=20 48;

e) decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, limitatamente = agli=20 articoli 7 e 8, convertito, con modificazioni, in legge 25 marzo 1982, = n.=20 94;

f) legge 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 15; 25, = comma 4,=20 come modificato dal decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, articolo 4, = comma 7,=20 lettera g), convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. = 493,=20 nel testo sostituito dall'articolo 2, comma 60, della legge 23 dicembre = 1996, n.=20 662;

g) decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, = limitatamente=20 all'articolo 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre = 1993, n.=20 493, nel testo sostituito dall'articolo 2, comma 60, della legge 23 = dicembre=20 1996, n. 662, come modificato dal decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, = articolo=20 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. = 135.

2. Ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, = n. 50,=20 dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono altres=EC = abrogate=20 le seguenti disposizioni:

a) regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, = limitatamente agli=20 articoli 220 e 221, comma 2;

b) legge 17 agosto 1942, n. 1150, limitatamente agli = articoli=20 26, 27, 33, 41-ter, 41-quater, 41-quinquies, ad esclusione dei commi 6, = 8 e=20 9;

c) legge 28 gennaio 1977, n. 10, limitatamente agli = articoli 1,=20 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16;

d) legge 3 gennaio 1978, n. 1, limitatamente all'art. = 1, commi=20 4 e 5, come sostituiti dall'art. 4, legge 18 novembre 1998, n. 415;

e) decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, = con=20 modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, limitatamente = all'articolo=20 7;

f) legge 28 febbraio 1985, n. 47, limitatamente agli = articoli=20 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, = 25,=20 comma 4, 26, 27, 45, 46, 47, 48, 52, comma 1;

g) legge 17 febbraio 1992, n. 179, limitatamente = all'art. 23,=20 comma 6;

h) decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, articolo 4,=20 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come = modificato dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, = nel=20 testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 10 del = decreto-legge 31=20 dicembre 1996, n. 669; decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, art. 11, = convertito,=20 con modifiche, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135;

i) legge 23 dicembre 1996, n. 662, limitatamente = all'articolo=20 2, commi 50 e 56;

l) legge 23 dicembre 1998, n. 448, limitatamente al = comma 2=20 dell'articolo 61;

m) decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile = 1994, n.=20 425.

 

Art. 137 (L)

Norme che rimangono in vigore

1. Restano in vigore le seguenti disposizioni:

a) legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive = modificazioni ad=20 eccezione degli articoli di cui all'articolo 136, comma 2, lettera = b);

b) legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive = modificazioni;

c) legge 28 febbraio 1985, n. 47, ad eccezione degli = articoli=20 di cui all'articolo 136, comma 2, lettera f);

d) legge 24 marzo 1989, n. 122;

e) articolo17-bis del decreto-legge 13 maggio 1991, = n. 152,=20 convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203;

f) articolo 2, comma 58, della legge 23 dicembre = 1996, n.=20 662.

2. Restano in vigore, per tutti i campi di = applicazione=20 originariamente previsti dai relativi testi normativi e non applicabili = alla=20 parte I di questo testo unico, le seguenti leggi:

a) legge 5 novembre 1971, n. 1086;

b) legge 2 febbraio 1974, n. 64;

c) legge 9 gennaio 1989, n. 13;

d) legge 5 marzo 1990, n. 46;

e) legge 9 gennaio 1991, n. 10;

f) legge 5 febbraio 1992, n. 104.

3. All'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, = il comma 2=20 =E9 sostituito dal seguente:

"2. L'esecuzione delle opere e degli interventi previsti dal comma 1 = =E9=20 soggetta a denuncia di inizio attivit=E0.".

 

Art. 138 (L)

Entrata in vigore del testo unico

1. Le disposizioni del presente testo unico entrano = in vigore a=20 decorrere dal 1=B0 gennaio 2002.

 

TAVOLA  DI CORRISPONDENZA DEI RIFERIMENTI = NORMATIVI DEL=20 TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI = EDILIZIA

---->   Vedere riferimenti = normativi =20 <----

Il  presente  decreto,  munito  = del =20 sigillo  dello  Stato, sar=E0 inserito   = nella  =20 Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  = della=20 Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e = di farlo=20 osservare.

Dato a Roma, add=EC 6 giugno 2001.

CIAMPI

Amato,  Presidente  del  = Consiglio  dei=20 Ministri

Bassanini,  Ministro  per  la  = funzione=20 pubblica

Loiero,   Ministro   = per  =20 gli   affari regionali

Nesi, Ministro dei lavori pubblici

Melandri,  Ministro  per  i  = beni  e=20 le attivita' culturali

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 2001=20 Ufficio  di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture = ed=20 assetto del territorio, registro n. 5, foglio n. 193.

Avvertenza:

I  testi normativi sopra riportati sono = pubblicati, per=20 motivi  di  massima urgenza, senza note, ai sensi = dell'art. =20 8,  comma  3, del regolamento di esecuzione del testo unico=20 delle  disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sulla=20 emanazione  dei  decreti  del Presidente della Repubblica = e=20 sulle  pubblicazioni  ufficiali  della Repubblica = italiana,=20 approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica = 14 marzo=20 1986, n. 217.

In  supplemento  ordinario  alla  = Gazzetta  Ufficiale - serie  generale  -  del 15 = novembre=20 2001 si proceder=E0 alla ripubblicazione   dei  = testi =20 sopracitati  corredati  delle relative  note, ai sensi = dell'art.=20 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre = 1985, n.=20 1092.